S.n.c.: flessibilità e rischi per i commercianti
Siete pronti a diventare imprenditori? Se volete intraprendere questa avventura con almeno un’altra persona, la soluzione che fa per voi potrebbe essere aprire una società in nome collettivo (S.n.c.). Questo tipo di società non ha bisogno di alcun capitale azionario e comporta spese di fondazione e mantenimento leggermente inferiori rispetto a quelle di altre forme societarie (ad esempio rispetto ad una società di capitali). Per aprire una S.n.c. infatti, vi basterà redigere un atto costitutivo e depositarlo presso il Registro delle Imprese.
Anche nella gestione quotidiana, la S.n.c. offre alcuni vantaggi. A meno che l’atto costitutivo non stabilisca altro, tutti i soci possono partecipare attivamente alla gestione della società e hanno pieno potere decisionale. Inoltre, se i ricavi non superano una certa soglia si può adottare un regime di contabilità semplice.
Nascita della società in nome collettivo
L’origine del termine società in nome collettivo risale alla terminologia commerciale francese che, alla fine del Seicento, aveva già introdotto una forma societaria denominata société en nom collectif. Seppur con alcune differenze rispetto ad oggi, era una prima maniera per regolare l’esistenza di una società gestita da più persone.
Oggi, le questioni relative alla fondazione, la gestione e lo scioglimento di una S.n.c. sono regolate dal diritto societario, una branca del diritto commerciale.
Che cos’è una S.n.c.?
Una S.n.c. è un tipo di società di persone, cioè una società fondata e gestita da almeno due persone giuridiche e/o fisiche che ne rispondono solidalmente e illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali. A regolarne la gestione è il Codice Civile nei paragrafi compresi tra gli articoli 2291 e 2312. Vi ricordiamo però che non si tratta dell’unica forma di società di persone possibile. Ci sono infatti anche la società semplice e quella in accomandita semplice.
Una società in nome collettivo (S.n.c.) è una forma di società di persone con almeno due soci. Si può decidere di iscrivere la società regolarmente al Registro delle Imprese oppure di non formalizzarla. In entrambi i casi, i suoi soci rispondono solidalmente e illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali. La gestione e l’organizzazione interna della società non seguono linee guida troppo strette e si adattano quasi completamente ai desideri imprenditoriali dei soci.
La S.n.c. è una delle soluzioni preferite nel nostro paese, scelta da imprese di piccole o medie dimensioni per la sua flessibilità. Infatti, si può decidere di iscrivere o meno la società alla Camera di Commercio. Questa scelta ha delle conseguenze importanti e determina la nascita di:
- società in nome collettivo regolare: la società è iscritta nel Registro delle Imprese e quindi l’atto costitutivo è stato stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio;
- società in nome collettivo irregolare (o società in nome collettivo di fatto): in questo caso, la società non è iscritta nel Registro delle Imprese e la sua esistenza si basa sui rapporti tra due o più persone che non hanno autenticato gli atti dal notaio.
Iscrivere la società al Registro delle Imprese garantisce la possibilità a terzi di poter conoscere gli elementi essenziali del contratto sociale e gli eventi più rilevanti alla vita della società. Non iscriverla comporta che i rapporti tra la società e terzi non siano disciplinati dalle norme che guidano la gestione di una S.n.c.. Quindi ci troveremo di fronte a una situazione simile a quella di una società semplice e meno favorevole ai soci.
Inoltre una S.n.c., rispetto ad altre forme societarie, ha dei costi meno onerosi e può adottare un regime di contabilità semplice se i ricavi non superano la soglia di fatturato di 400.000 euro per le imprese esercenti attività di servizi oppure i 700.000 euro per le imprese che esercitano attività diverse dai servizi. In generale comunque, la contabilità semplificata è il regime contabile naturale per S.n.c., ditte individuali e SAS. Seppur oneroso, ha costi inferiori rispetto alla contabilità ordinaria e si focalizza principalmente su adempimenti legati all’IVA e la registrazione delle fatture.
Chi può profittare maggiormente dall’apertura di una S.n.c.?
Visti i costi relativamente contenuti, la S.n.c. è un’ottima soluzione per piccole e medie imprese. Inoltre, la sua fondazione non richiede il rispetto di criteri troppo stringenti né l’avere un capitale azionario iniziale. I costi maggiori sono quelli della consulenza legale e del notaio, se si decide per una società in nome collettivo regolare, oltre che quelli di gestione.
La S.n.c. garantisce inoltre molta flessibilità ai suoi soci. Sono loro a prendere tutte le decisioni imprenditoriali e ad assumerne la gestione. Come vengono divisi i compiti tra i soci deve essere ufficializzato dall’atto costitutivo.
Caratteristiche di una S.n.c. in breve
- Forma giuridica: società di persone
- Regole per la fondazione: dall’articolo 2291 a quello 2312 del Codice Civile
- Soci: almeno due persone naturali o legali
- Gestione: organizzazione molto flessibile a seconda delle esigenze imprenditoriali dei soci
- Rappresentanza: soci e/o dipendenti incaricati
- Atto costitutivo: redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio
- Oggetto: esercizio di un’attività commerciale
- Ragione sociale: deve contenere il nome di almeno uno dei due soci e l’indicazione che si tratta di una S.n.c.
- Sede legale: Italia
- Iscrizione nel Registro delle Imprese: volontaria ma consigliata
- Contabilità: regime di contabilità semplice se i ricavi non superano la soglia di fatturato di 400.000 € o 700.000 €
- Obbligo di pubblicità: funzione dichiarativa
- Capitale sociale: non è richiesta alcuna somma minima
- Personalità giuridica: no
- Capacità giuridica: sì
- Dipendenti: numero massimo variabile a seconda del tipo di S.n.c.
- Responsabilità: sussidiaria (i creditori possono agire sul patrimonio personale dei soci dopo aver agito senza esiti sul patrimonio sociale)
- Obblighi fiscali: Modello Unico, Dichiarazione IVA, Irap, Spesometro
- Costi di fondazione: il costo del notaio ammonta a 1500€ più IVA e ritenuta 20% (inclusi i bolli), quello del commercialista invece sarà intorno ai 350€ più IVA.
Che cosa serve per aprire una S.n.c.?
Per aprire una S.n.c. dovete compiere alcuni passaggi legali e burocratici. Innanzitutto, si deve richiedere la partita IVA, scrivere e trasmettere l’atto costitutivo al registro delle imprese, dichiarare l’inizio dell’attività alla Camera di Commercio e svolgere tutte le pratiche burocratiche presso l’INPS.
Cosa non può mancare nell’atto costitutivo
Scrivere un atto costitutivo non è semplice. Perciò, se non possedete competenze legali, vi consigliamo di rivolgervi ad un professionista. In ogni caso, ciò che non può mai mancare nell’atto costitutivo sono le generalità dei soci, la ragione sociale contenente almeno il nome di uno di essi e l’indicazione del rapporto sociale (S.n.c.). Inoltre è necessario specificare quali funzioni ricopriranno i soci nella società (incluso il conferimento di ogni socio e il suo valore, così come le quote di partecipazione).
Altri aspetti importanti che non dovrebbero essere dimenticati sono l’indicazione di dove ha sede la società e l’oggetto sociale. Inoltre, si consiglia di indicare come verranno ripartiti gli utili tra i soci.
L’ultimo aspetto importante è quello della durata della società. Alcune questioni sono già regolate dalla legge esistente in merito. Ad esempio, se vengono a mancare uno o più soci e vi ritrovate a gestire una S.n.c. da soli la pratica più diffusa è quella di trasformarla in una ditta individuale (a meno che non riusciate a trovare un altro socio entro sei mesi). Altre questioni relative alla durata delle relazioni di affari possono essere specificate nel contratto. Più il vostro atto è specifico, meno probabilità avrete di avere problemi durante la gestione o in caso di scioglimento della società.
Il divieto di concorrenza proibisce ai soci di fondare una propria attività o di partecipare ad altre società concorrenti nello stesso tipo di commercio. Se si ottiene il consenso degli altri soci o se l’attività preesisteva il contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza, si può eludere il divieto di concorrenza.
Capitale iniziale e obblighi di segnalazione
Per aprire una società in nome collettivo non vi serve alcun capitale minimo iniziale. Per la fondazione dell’azienda dovrete affidarvi unicamente ai vostri mezzi finanziari e ne risponderete in maniera solidale illimitata per tutte le obbligazioni sociali come stabilito dall’articolo 2291 del Codice Civile.
La ragione sociale serve a indicare il nome e il tipo di società. Nel nostro caso, la ragione sociale deve contenere il nome di uno o più dei soci e indicare il rapporto sociale (ovvero una S.n.c.). Quindi, ad esempio, una società in nome collettivo aperta dal signor Mario Rossi e Antonio Bianchi si potrà chiamare Rossi S.n.c. oppure Bianchi S.n.c. o anche Rossi e Bianchi S.n.c. e via dicendo.
Dopo aver ratificato l’atto costitutivo con l’aiuto di un notaio, la vostra S.n.c. verrà ufficialmente registrata nel registro delle imprese e alla Camera di Commercio. Questo vi garantirà di essere in regola con la legge italiana.
In tutti gli atti giuridici, ci si riferirà alla società con la sua ragione sociale regolarmente registrata nel registro delle imprese.
La gestione
In una società in nome collettivo tutti i soci sono tenuti a prendere parte nella gestione della società, a meno che l’atto non stabilisca diversamente affidando la gestione a uno o più soci specifici escludendo gli altri oppure ad un terzo estraneo alla società.
Come vi abbiamo già accennato, il patrimonio della società e quello dei soci tengono a confondersi cosicché la società stessa tende ad identificarsi nella persona del socio. Infatti, nel caso di una S.n.c. si parla di responsabilità sussidiaria, cioè di quella dove i creditori possono agire sul patrimonio personale dei soci dopo aver agito senza esiti sul patrimonio sociale della società.
A livello burocratico la gestione di una S.n.c. è più semplice rispetto a quella di una S.r.l., ma i soci sono comunque tenuti a pagare l’IRPEF e l’IRAP. Inoltre, le decisioni vengono prese su base di maggioranza quando si tratta di questione relative alla gestione delle imprese (ad esempio la nomina o la revoca di un amministratore). Se si tratta invece di decisioni relative alla struttura organizzativa dell’azienda bisogna avere l’unanimità.
Contabilità, tasse e distribuzione degli utili
La maggior parte delle S.n.c. sono soggette al regime di contabilità semplificata che consente loro di adottare un regime contabile opzionale e di beneficiare di agevolazioni nella tenuta dei registri contabili. Con il D.L 193/2016, nel 2017 sono state introdotte importanti novità per la tenuta dei registri contabili obbligatori per le imprese minori. Nello specifico, le aziende che adottano questo regime contabile non pagano più sulla base del principio di competenza ma su quello di incasso, cioè sulla base di quanto guadagnato. Le registrazioni contabili devono sempre seguire il criterio cronologico di data di incasso e di pagamenti effettuati o ricevuti. La stessa norma all’articolo 18 d.p.r. 600/73 vi consente però di non adottare i registri cronologici nel caso in cui gli stessi dati vengano poi trascritti sui registri IVA. Se invece i vostri ricavi superano la soglia di fatturato di 400.000 euro per le imprese esercenti attività di servizi oppure i 700.000 euro per le imprese che esercitano attività diverse dai servizi, dovrete fare uso del regime di contabilità ordinaria.
L’unica tassa sugli utili ricavati da una S.n.c. è l’IRAP (che ha aliquote diverse e può arrivare al massimo al 4.25%). A questa si aggiunge la pressione fiscale sui soci che si declina nel pagamento dell’IRPEF a seconda della proporzione delle quote possedute dal singolo socio, la tassa di 130 euro per l’iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), il contributo dovuto all’INPS, all'INAIL e l’IVA.
Secondo la stima di PrinceWaterhouseCoopers (Pwc) che tiene conto delle imposte sugli utili, quelle sul lavoro e altri oneri, la pressione fiscale complessiva in Italia per le aziende è del 65.4%.
Ma come si possono suddividere equamente i profitti tra i soci? La differenza sta nelle quote di partecipazione di ogni singolo socio. Quindi se, ad esempio, il signor Rossi, il signor Bianchi e il signor Verdi decidono di fondare la società Rossi & Co. S.n.c. e di versare rispettivamente 28.000, 17.000 e 15.000 euro per un totale di 60.000 euro, le rispettive quote di partecipazione saranno 46%, 28% e 25%. Quindi il conferimento del signor Rossi sarà del 46%, quello del signor Bianchi del 28% e quello del signor Verdi del 25%.
Quali sono le responsabilità dei soci?
La responsabilità maggiore dei soci è naturalmente quella nei confronti dei creditori della società. Come vi abbiamo già accennato, si parla di responsabilità sussidiaria, cioè i creditori possono agire sul patrimonio personale dei soci dopo aver agito senza esiti sul patrimonio sociale della società. Quindi, i soci hanno una responsabilità illimitata nei confronti dei creditori, che si possono rifare su tutti i loro averi, inclusi immobili, automobili e oggetti di valore. Il principio della responsabilità illimitata non vale però nei rapporti tra soci a prescindere dal titolo dell’azione.
Qualsiasi patto che limita la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è inopponibile di fronte a terzi. Come per le S.s. vale il principio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Tuttavia non è il socio a dover indicare i beni del suo patrimonio sul quale il creditore può rifarsi, ma sarà il creditore stesso a dover individuare l’attivo patrimoniale.
Può accadere che i soci decidano ad esempio di trasformare la società in una S.r.l., se il business cresce e i soci decidono di tutelarsi maggiormente, o che diventi necessaria la trasformazione in ditta individuale se vengono a mancare i soci e vi ritrovate a gestire la ditta da soli. Se non ci sono debiti, la trasformazione avviene abbastanza facilmente. Vi servirà un nuovo atto pubblico che specifichi la nuova forma giuridica adottata e il consenso della maggioranza dei soci secondo la loro quota di capitale e partecipazione agli utili. Questo non significa che i soci si liberino del pregresso e quindi anche dei debiti. La responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte prima non si cancella.
Nel caso in cui uno o più soci lascino la S.n.c. e vi ritroviate da soli, avete tempo sei mesi per trovare dei sostituti e ricostituire la pluralità dei soci. Se non si trova un nuovo socio, una delle possibilità più diffuse è quella di trasformare la società in una S.a.s., cedendo una piccola quota ad un familiare senza caricarlo di responsabilità se non intende partecipare alla gestione. Un’altra possibilità è quella di continuare da soli trasformando la società in una ditta individuale.
Se la vostra ditta cresce o avete intenzione di investire quantità ingenti di denaro, dovreste valutare altre forme giuridiche (come ad esempio le società di capitali in grado di tutelare il vostro patrimonio personale e che vi consentano di avere una responsabilità limitata nei confronti dei creditori.
Scioglimento di una società in nome collettivo
Non sempre le attività commerciali funzionano. Ci possono essere diverse ragioni per cui decidere di sciogliere la propria società, le più comuni sono:
- volontà dei soci di interrompere il rapporto lavorativo
- mancanza della ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi
- il conseguimento dell’oggetto sociale
- la decorrenza del termine di durata come stabilito nello statuto
- il fallimento dell’attività
Inoltre, il decesso di uno dei soci impone agli altri di liquidare le quote del deceduto coinvolgendo i suoi familiari o cercando di ricostruire l’equilibrio trasformando la società se necessario.
Ad occuparsi dello scioglimento dell’attività sono i liquidatori, che possono essere i soci stessi o terzi nominati dal presidente del tribunale in caso di disaccordo. I liquidatori devono vendere tutti i beni interni all’azienda per saldare i debiti con i creditori. Una volta saldati tutti i debiti, il restante patrimonio verrà suddiviso tra i soci.
Vantaggi e svantaggi di una società in nome collettivo
La S.n.c. è una forma giuridica molto diffusa nel nostro Paese che consente agli imprenditori di implementare un’idea commerciale rapidamente e con costi inferiori a quelli di una società di capitali. L’iscrizione al registro delle imprese e la possibilità di adottare il regime di contabilità semplificata la rendono un’ottima alternativa se non avete intenzione di investire ingenti quantità di capitale o se volete aprire una piccola impresa familiare. Tuttavia questa forma giuridica comporta anche dei rischi, soprattutto per via della responsabilità sussidiaria dei soci nei confronti dei creditori. Vi riassumiamo tutti i vantaggi e gli svantaggi menzionati in questo articolo.
VANTAGGI | SVANTAGGI |
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Nessun capitale iniziale richiesto | Aprire una S.n.c. presenta comunque alcuni costi perché si deve iscrivere l’azienda presso il registro delle imprese |
I soci (almeno due) possono scegliere di gestire la società autonomamente | Responsabilità sussidiaria dei soci |
Flessibilità nel redigere il contratto sociale | Responsabilità illimitata |
Possibilità di usufruire del regime di contabilità semplificata | Obbligo di utilizzo del regime di contabilità ordinaria superata una certa soglia |
Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.