Costituire una fondazione: panoramica dei costi, requisiti e procedimento
Se volete dedicarvi al perseguimento di un obiettivo di pubblica utilità, potreste considerare di costituire una fondazione. Questa soluzione è spesso adottata da persone facoltose che vogliono usare la loro ricchezza per impegnarsi per una causa nobile. Ma come costituire una fondazione? Leggete nella nostra guida quali sono i requisiti da rispettare oltre alle vostre buone intenzioni.
Requisiti e punti da chiarire
Quasi chiunque può costituire una fondazione, siano persone fisiche di età pari o superiori ai 18 anni, persone giuridiche (società e imprese), enti collettivi o enti pubblici. L’unico requisito è che siano disponibili sufficienti fondi e patrimonio da dedicare agli scopi della fondazione indicati nello statuto e che questi scopi siano di pubblica utilità.
Prima di cominciare le pratiche burocratiche, dovreste porvi alcune domande importanti, come:
- La fondazione persegue uno scopo di pubblica utilità ben definito?
- La fondazione offre un servizio di cui c’è effettivamente bisogno?
- Siete disposti a rinunciare permanentemente ai vostri beni privati per la fondazione?
- Volete partecipare attivamente al lavoro quotidiano della fondazione o volete limitarvi a contribuire con il capitale sociale?
- Siete all’altezza di gestire l’impegno amministrativo richiesto per avviare la fondazione?
- Siete sicuri di non preferire piuttosto di donare il vostro capitale a un’altra fondazione già esistente?
Le risposte a queste domande sono decisive non solo per capire se volete davvero costituire una fondazione, ma anche per capire quanto capitale sociale vi serva e quale forma giuridica sia la più adatta alle vostre esigenze.
Realtà come ASSIFERO - Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale possono essere uno strumento utile per informarsi su tutto ciò che comporta la costituzione e la gestione di una fondazione.
Lo scopo determina il tipo di fondazione
Ogni fondazione ha bisogno di un obiettivo chiaro e ben definito su cui impegnarsi e al quale dedicare tutto il suo capitale e lavoro.
Rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei, costituire una fondazione in Italia non presenta alcun vantaggio tributario. Questo significa che l’attuale regime di tassazione non applica regole diverse per fondazioni pubbliche o private pur essendo organi non a scopo di lucro. Quindi, una fondazione italiana deve pagare l’imposta sui redditi (IRES), quella sulle attività produttive (IRAP), l’IVA senza possibilità di poterla recuperare, l’imposta municipale propria (IMU) e l’imposta sostitutiva del 26% sui rendimenti derivati da investimenti finanziari del patrimonio. Per fare un esempio concreto, ciò significa che una fondazione di origine bancaria, cioè un soggetto privato senza fine di lucro, deve pagare tutte le tasse sopra citate pur non conseguendo uno scopo commerciale.
L’unica eccezione è il caso delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che godono di agevolazioni fiscali come l’esclusione dalla tassazione dei proventi ricavati tramite lo svolgimento della missione e il rimborso dell’IVA. L’unico vincolo è la redazione di un bilancio annuale. Tuttavia, le attività di una ONLUS devono ricadere esclusivamente nei settori specificati dall’art.10 del D.Lgs. 460/97. I servizi accettati sono i seguenti:
- assistenza sociale e socio-sanitaria
- assistenza sanitaria
- beneficenza
- istruzione
- formazione
- sport dilettantistico
- tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico
- tutela dell’ambiente
- promozione della cultura e dell’arte in presenza di contributi statali
- promozione della cultura e dell’arte in assenza di contributi statali
- tutela dei diritti civili
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Inoltre, lo scopo della fondazione non può essere modificato né dal fondatore né dall’organo amministrativo. Per questo, potreste considerare la possibilità di mantenervi vaghi nel momento della redazione dell’atto di costituzione su quale sia il vostro scopo. Per esempio, una fondazione può dire di occuparsi di ricerca medica e specificare poi successivamente di quale tipo di ricerca si tratti.
Finanziare una fondazione
Non ci sono requisiti legali precisi per quanto riguarda il capitale iniziale. L’unica indicazione è quella di avere sufficienti fondi per poter perseguire lo scopo della fondazione. Nel concreto però, si tratta molto spesso di somme elevate che possono variare tra i 50.000€ e i 100.000€ e che servono a tutelare i possibili creditori, essendo la fondazione un ente giuridico con autonomia patrimoniale. L’ammontare del patrimonio è proprio uno degli elementi che distingue la fondazione da un’associazione, che si può costituire anche con pochi fondi.
Per svolgere le sue attività, la fondazione si serve del suo patrimonio, di eventuali contributi pubblici, delle donazioni da parte di altri enti e/o privati, talvolta di quote di iscrizione e delle donazioni derivate dal 5x1000.
È sempre bene ricordare che quando si crea una fondazione ci si separa per sempre dai propri bene privati. Quindi anche nel caso di scioglimento, i beni non possono essere restituiti o recuperati in alcun modo ma verranno devoluti a terzi.
Scegliere la forma legale più adatta allo scopo
In Italia, la fondazione deve sempre avere uno scopo di pubblica utilità. Questo non impedisce però di poter scegliere tra diverse declinazioni a seconda dello scopo e delle risorse della fondazione. A regolare la disciplina giuridica delle fondazioni è il Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile.
I tipi principali di fondazioni sono i seguenti:
Fondazione mediante testamento
L’art. 14 stabilisce che si possa costituire una fondazione per testamento, quindi l’atto costitutivo diventerà efficace solamente all’apertura del testamento. In questo caso a mettere in pratica la volontà del defunto sono gli eredi o un esecutore incaricato. Per quanto riguarda lo scopo, non ci sono regole precise, l’importante è che sia sempre di pubblica utilità.
Fondazioni di famiglia
Secondo l’art.28, le fondazioni di famiglia sono destinate a operare a vantaggio di una o più famiglie determinate. Per essere ammissibili secondo la legge devono perseguire scopi di pubblica utilità seppur indirettamente.
Fondazioni d’impresa
Una fondazione d’impresa può esercitare qualsiasi attività di carattere economico per raggiungere il suo scopo. Un esempio concreto è un’azienda editoriale gestita da una fondazione culturale.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
Come già accennato sopra, le ONLUS sono delle fondazioni che hanno diritto ad alcuni vantaggi tributari per la natura del loro operato di utilità sociale entro certe categorie ben specifiche. È bene precisare che il termine ONLUS non si riferisce solo a fondazioni ma anche ad associazioni.
Costituire la fondazione e redazione dell’atto
Per fare in modo che la fondazione sia riconosciuta come tale dalle autorità statali di competenza, bisogna regolarizzare la sua esistenza partendo dalla redazione e ufficializzazione dell’atto di fondazione e dello statuto.
L’atto di fondazione è unilaterale e può essere fatto da una o più persone fisiche o giuridiche. Deve avere la forma di un atto pubblico notarile e contenere una disposizione patrimoniale così come precise disposizioni per la formazione di un’istituzione che gestisca il patrimonio.
Lo statuto invece serve a chiarire più o meno rigorosamente come verrà gestita la fondazione, quali organi amministrativi ne fanno parte e come verranno prese le decisioni.
L’atto di fondazione dovrebbe sempre contenere le seguenti informazioni:
- nome della fondazione;
- sede della fondazione;
- scopo della fondazione;
- importo e descrizione del patrimonio della fondazione;
- l’organizzazione di uomini e mezzi che svolgono i compiti necessari al funzionamento della fondazione;
- le norme sull’ordinamento e l’amministrazione della fondazione (ad esempio come funziona l’organo amministrativo e quante persone ne fanno parte);
- le norme relative all’estinzione della fondazione (per esempio a chi verrà devoluto il patrimonio in caso di scioglimento).
Inoltre, l’atto di fondazione può anche stabilire l’esistenza di altri organi collegiali, come assemblee e consigli direttivi. In questo caso, l’atto deve specificare le attribuzioni, le modalità di nomina e sostituzione.
Alcuni tipi di fondazioni richiedono di chiarire meglio alcune questioni. Ad esempio, nel caso delle fondazioni che erogano somme di denaro a favore dei beneficiari - quelle famigliari spesso incarnano questo paradigma -, bisogna anche specificare nell’atto di fondazione quali siano i criteri e le modalità di erogazione delle rendite a terzi.
Riconoscimento della fondazione da parte della prefettura
Le fondazioni nascono solo dopo che le autorità statali competenti riconoscono la loro regolarità. Gli enti che operano a livello nazionale devono essere riconosciuti dalle prefetture, incaricate di mantenere il registro delle persone giuridiche. Invece, le fondazioni che operano solo in ambito locale sono registrate nei registri regionali, curati dalle regioni.
Per ufficializzare l’esistenza della fondazione è necessaria l’approvazione dello scopo dell’ente da parte dell’organo competente, oltre che presentare eventuali altri documenti come richiesto (ad esempio lo statuto, i bilanci bancari preventivi e l’atto di fondazione). Inoltre, fondamentale per il riconoscimento è passare il controllo sulla presenza di un patrimonio adeguato allo scopo e alle attività. Dal momento che non ci sono regole precise sul patrimonio, la valutazione è effettuata in maniera discrezionale.
Una volta inviati tutti i documenti richiesti, i funzionari verificheranno se la fondazione rispetta i requisiti fissati dalla legge e se il patrimonio sia sufficiente per soddisfare lo scopo della fondazione.
Gli enti ecclesiastici riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato Italiano ha stipulato accordi o patti possono godere degli stessi vantaggi di una ONLUS se rispettano i requisiti imposti dallo Stato. L’unica differenza è che non sono tenute a dover utilizzare la locuzione ONLUS e a doversi organizzare democraticamente.
Una volta riconosciuta dall’organo di competenza, la fondazione acquisisce personalità giuridica (cioè risponde delle proprie obbligazioni tramite il suo patrimonio e non quello dei fondatori).
Come vi abbiamo già accennato, le fondazioni in Italia non godono di alcun vantaggio tributario ad eccezione delle ONLUS. Quindi, se volete beneficiare di agevolazioni fiscali dovete pensare fin da subito a come costituire una ONLUS (trasformarla in un secondo momento può rivelarsi molto complicato) e successivamente chiedere di essere aggiunti all’anagrafe delle ONLUS. Questo passaggio, seppur non obbligatorio, è fondamentale se si vogliono ottenere le agevolazioni fiscali destinati alle ONLUS così come stabilito dal Decreto Legislativo 1997/460.
È difficile stimare quanto tempo sia necessario affinché una fondazione venga riconosciuta e possa iniziare la sua attività. La tempistica potrebbe variare molto caso per caso. In generale però considerate che potrebbero volerci almeno tre mesi. Naturalmente, ci sono anche dei costi legali da sostenere. Oltre a quelli del notaio che deve rendere l’atto di fondazione un atto pubblico notarile, ci possono essere altri costi di costituzione di una fondazione (per esempio bolli) che variano caso per caso.
Trasferimento dei beni e del patrimonio
Prima del riconoscimento della personalità giuridica, i beni e il patrimonio destinati alla fondazione restano parte del patrimonio del fondatore. Bisogna aspettare che il riconoscimento da parte della prefettura o delle autorità regionali sia compiuto e, una volta ottenuto, si può procedere al trasferimento dei beni sul conto della fondazione. Ricordate, una volta ottenuto il riconoscimento, l’atto di fondazione non può più essere revocato né modificato.
Un modello ibrido: le fondazioni di partecipazione
Le fondazioni di partecipazione sono costitute da una pluralità di attori e, mutuando alcune caratteristiche tipiche delle associazioni, valorizzano il contributo di tutti i membri. Questo modello nasce per far fronte ad alcuni elementi percepiti come inadeguatezze del sistema giuridico italiano in materia di fondazioni. In particolare, le fondazioni di partecipazione sottolineano spesso la volontà di basarsi sul principio di partecipazione attiva alla gestione dell’ente da parte dei fondatori o dei partecipanti (concretamente questo può declinarsi in diversi modelli gestione, come ad esempio l’istituzione di diversi organi amministrativi o di controllo) e l’esigenza di formare il patrimonio progressivamente perché la dotazione patrimoniale iniziale non è sufficiente per perseguire lo scopo.
La giurisprudenza non è uniforme nel definire le caratteristiche e le peculiarità di questo tipo di fondazione. La maggior parte dei professionisti trova la sua legittimazione nell’art. 12 del Codice Civile, oggi abrogato ma recepito dall’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 10 febbraio 2000.
La struttura di tipo aperto delle fondazioni di partecipazione permette e favorisce una collaborazione tra soggetti pubblici e privati, trasformandosi in un utile strumento per incanalare maggiori risorse finanziarie verso le pubbliche amministrazioni. Infatti, la possibilità di gestire almeno parzialmente l’ente in maniera personale attrae capitali privati e migliora la gestione affidandola a loro e non al servizio pubblico.
La natura ibrida delle fondazioni di partecipazione fa sì che abbiano elementi in comune sia con le associazioni sia con le fondazioni. La tabella seguente li riassume per voi:
Elementi in comune con fondazioni | Elementi in comune con associazioni |
---|---|
Scopo di pubblica utilità | I fondatori possono partecipare all'attività della fondazione |
Necessità di avere un patrimonio da destinare allo scopo | Possibilità di diversificare la gestione e i compiti tra i fondatori e/o partecipanti |
Lo scopo non può essere mutato |
La gestione di una fondazione
Se la vostra intenzione era quella di sostenere la fondazione economicamente, non vi serve sapere altro. Potete mettervi comodi e vedere come andranno le cose.
Se invece avete intenzione di partecipare attivamente al progetto e di avere voce in capitolo sulle sue attività, allora dovrete prestare attenzione anche ai seguenti punti:
- assicuratevi che l’organo di amministrazione (generalmente collegiale ma talvolta anche monocratico) concentri tutti i suoi sforzi ed energie per perseguire e raggiungere lo scopo della fondazione;
- assicuratevi che le attività della fondazione siano investite in maniera proficua e che rispettino le regole imposte dallo statuto. Questo significa anche il tenere in considerazione il quadro economico attorno a voi e al vostro lavoro e il riadattare le vostre attività a seconda delle esigenze del momento;
- i progetti che hanno ricevuto finanziamenti devono essere pianificati e realizzati;
- nelle ONLUS o nelle fondazioni che si occupano di beneficenza anche la pubblicità e le raccolte fondi sono importanti attività lavorative di cui tenere conto;
- non dimenticate di tenere la contabilità in maniera corretta per evitare problemi con gli organi di controllo statali.
Tenete presente che le autorità osservano tutto quello che fate quindi è bene controllare fin da subito che non ci siano irregolarità nella gestione della fondazione. Un metodo per riuscire a farlo efficacemente può essere l’istituzione di un organo di controllo all’interno della fondazione. Tuttavia, questa soluzione ha dei limiti perché risulta poco efficace in mancanza di un’assemblea alla quale riferire le anomalie riscontrate.
L'autorità di controllo prevista dal Codice Civile è l’organo che ha riconosciuto ufficialmente l’esistenza della fondazione, cioè la regione o la prefettura. Oltre a garantire che non ci siano irregolarità, l’organo di controllo deve anche nominare o sostituire amministratori e rappresentanti quando le disposizioni stabilite dalla fondazione non sono attuabili, annullare deliberazioni contrarie all’atto di fondazione, nominare commissari straordinari e avviare azioni legali verso gli amministratori in caso di violazioni. Inoltre, ha il potere di coordinare l'attività di più fondazioni e di unificare la loro amministrazione per aumentarne l’efficacia ed efficienza, evitando duplicazioni e sprechi.
Le fondazioni pagano tutte le tasse che spettano a normali aziende, quindi sono tenute a presentare un bilancio di fine anno. L’unica eccezione è il caso delle ONLUS che, seppur tenute a redigere un bilancio annuale, non devono presentarlo alle autorità ma solo conservarlo insieme al resto delle pratiche burocratiche della fondazione.
Infine, in casi estremi, l’organo di controllo può decidere di sciogliere o convertire una fondazione in un’altra forma legale (ad esempio in un’associazione o in un’azienda). Questo avviene se la legge viene violata o se lo statuto non viene rispettato ed è un provvedimento estremo quando l’organo si convince che lo scopo della fondazione non possa più essere raggiunto né perseguito o quando lo scopo di pubblica utilità è a rischio.
Anche le fondazioni devono conformarsi e rispettare il Regolamento generale sulla Protezione dei Dati per conformarsi alla normativa dell’Unione Europea e per evitare multe salate. Questo implica il limitare la raccolta dati alle informazioni essenziali previo ottenimento del consenso dell’interessato, l’informare l’utente sulla finalità della raccolta dei dati e la cancellazione dei dati tempestiva, se richiesto dall’interessato.
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