Il commerciante nel diritto commerciale
Il commerciante è una persona fisica o giuridica che esercita per professione abituale atti di commercio. Il commerciante gode di uno status particolare nel diritto commerciale, già dal Codice di commercio napoleonico del 1807.
Cenni storici
Nell’antichità non esisteva un diritto commerciale separato da quello civile, infatti a Roma era il diritto civile a regolare i rapporti mercantili, ed era il pretore ad adattarlo alle esigenze e alle situazioni ispirandosi al principio di equità. Con il Medioevo il diritto viene semplificato, la figura del pretore scompare e la Chiesa ha un’influenza sempre maggiore anche sul diritto. Non dimentichiamo, infatti, che per la religione cattolica il tempo è di Dio e non vi può essere guadagno su di esso, perciò il capitale deve essere improduttivo e non può aumentare se non tramite il lavoro. In questo modo le attività commerciali, basate sul credito, non venivano di certo favorite.
È con il riassestarsi delle condizioni di vita, delle vie di comunicazione e via dicendo, che gli scambi ripresero, e i mercanti iniziarono a riunirsi nelle corporazioni delle arti e mestieri (o gilde), che riunivano tutti gli appartenenti al processo produttivo di un determinato settore o categoria professionale. Le corporazioni avevano un potere disciplinare e anche giuridico, poiché decidevano in merito alle controversie degli iscritti e nell’ambito dell’attività mercantile. La giurisdizione era esercitata da commercianti eletti dagli iscritti, che venivano chiamati consoli. Le procedure da loro applicate venivano raccolte negli statuti delle corporazioni e utilizzati nelle dispute successive. È qui che quindi si trova una sorta di diritto commerciale allo stato embrionale.
Quando si affermò lo stato nazionale, lo stato mantenne questa situazione consolidata nella giurisdizione mercantile trasferendola ai tribunali di Stato.
Tuttavia con la Rivoluzione Francese le corporazioni vennero soppresse con un articolo del Codice di Commercio tuttora vigente in Francia. Il cambiamento riguardava il fatto che non importava più che i soggetti della contesa fossero commercianti, ma che la contesa avesse per oggetto il commercio in sé.
In questo modo il diritto commerciale non era più il diritto dei commercianti, ma il diritto degli atti di commercio, indipendentemente dai soggetti coinvolti, assumendo quindi un carattere oggettivo anziché soggettivo.
Anche se questa storia riguarda la Francia, ci aiuta a comprendere in generale l’evoluzione del diritto commerciale, giacché il sistema venne importato nei paesi conquistati dagli eserciti napoleonici e mantenuto dopo l’indipendenza dalla Francia.
Così anche in Italia il Codice di Commercio del Regno di Sardegna, prima, e del Regno d’Italia (1865), poi, si ispirano al codice napoleonico; infatti l’espressione adottata in Francia per esprimere il criterio oggettivo nel 1807 ("Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle") viene tradotta in modo fedele nel Codice di commercio italiano: "Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale".
Tuttavia nel Codice Civile del 1942 la figura del commerciante è stata sostituita da quella dell’imprenditore, definito come "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (art. 2082).
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