Le varie forme giuridiche d’impresa collettiva
Quando pensiamo al mondo degli affari, ci vengono in mente parole come “impresa”, “imprenditore”, “società”, “azienda”; sebbene queste vengano spesso utilizzate come sinonimi, lo stesso non vale per la legge italiana. In questo articolo vi proponiamo un approfondimento delle forme giuridiche d’impresa previste dalla legge italiana, panorama alquanto affollato e perciò non sempre chiaro.
Come si definisce un’impresa?
La figura dell’impresa non viene definita direttamente nel Codice civile, ma solo indirettamente, ovvero tramite il concetto di imprenditore. Per imprenditore si intende colui che si dedica all’esercizio di un’attività economica con l’obiettivo di produrre o scambiare beni e servizi. Dunque l’aspetto economico dell’attività è un requisito fondamentale, la produzione e lo scambio di beni o servizi di per sé non costituisce di fatto un’impresa. Altri elementi essenziali sono la professionalità, che prevede l’esercizio dell’attività con costanza, non saltuario, e l’organizzazione. Proprio l’organizzazione si può dire essere la caratteristica più interessante, poiché sono i diversi tipi di organizzazione possibili a determinare a quale forma giuridica appartiene la propria impresa.
Impresa, azienda e società: cosa cambia?
Abbiamo già detto che l’impresa deriva dallo svolgere un’attività commerciale che sia economica, professionale e organizzata da parte dell’imprenditore. Il concetto di azienda identifica invece l’organizzazione di persone e beni economici da parte dell’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa. Dunque l’azienda, giuridicamente parlando, è lo strumento attraverso il quale l’imprenditore svolge la propria attività e quindi il suo patrimonio, i beni materiali che permettono l’attività a 360 gradi. La società invece riguarda sostanzialmente la natura del soggetto imprenditore e quindi l’organizzazione dell’impresa.
Come suggerisce il titolo, in questo articolo prendiamo in esame le imprese collettive, ovvero quelle società che hanno come soggetto giuridico più persone fisiche o una persona giuridica (che non corrisponda a una persona fisica). Le imprese collettive si distinguono da un’altra forma d’impresa che sono chiaramente le imprese individuali, ovvero nel caso in cui il soggetto giuridico sia una persona fisica, e che affronteremo velocemente.
Imprese individuali
Un’impresa individuale è legata alla figura dell’imprenditore, che risponde illimitatamente delle obbligazioni dell’azienda. L’impresa non dispone dunque di autonomia giuridica e il patrimonio corrisponde al patrimonio personale del titolare. Sotto l’ombrello delle imprese individuali ricadono anche le imprese familiari, che differiscono principalmente per il fatto di comporsi dei familiari dell’imprenditore (parentela fino al 3° grado e affinità fino al 2°), i quali hanno diritto di prelazione in caso di cessione.
Imprese collettive
Tra le società è necessario fare un’ulteriore ramificazione: società di persone e società di capitali. Le società di persone descrivono quelle società in cui le persone prevalgono sul patrimonio, anche da un punto di vista giuridico. Il soggetto giuridico corrisponde perciò ai soci a capo della società, che si fanno carico sia dei diritti che degli obblighi che derivano dall’attività aziendale. Le società di capitali invece girano attorno all’elemento patrimoniale. A costituire il soggetto giuridico non sono i soci a capo della società, bensì la società stessa. Questo non significa però che i soci non si fanno carico di oneri e non traggono vantaggio dai diritti, ma semplicemente che lo fanno in maniera corrispondente alla loro quota di capitale.
Nella seguente tabella riassumiamo i vari tipi di imprese collettive:
Società di persone
S.S. | Società Semplice |
S.N.C. | Società in Nome Collettivo |
S.A.S. | Società in Accomandita Semplice |
Società di capitali | |
S.R.L. | Società a Responsabilità Limitata |
S.P.A. | Società Per Azioni |
S.A.P.A. | Società in Accomandita Per Azioni |
Società cooperative |
Società di persone: Società Semplice (S.S.)
Come dice il nome, la società semplice è la forma più basilare che ci sia tra le società di persone. L’oggetto di una s.s. è un’attività economica non commerciale, ad esempio una società che svolge un’attività agricola. Per creare una società di questo tipo non è previsto un capitale minimo necessario. Una società semplice prevede la responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci. Non è previsto il fallimento.
Società di persone: Società in Nome Collettivo (S.N.C.)
Le s.n.c. sono la forma più basilare per l’esercizio di un’attività commerciale. Anche qui i soci si assumono responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, ma diversamente da una s.s. non è prevista la possibilità di escludere uno o più soci dalle loro responsabilità personali, salvo internamente agli stessi soci che per esempio possono decidere di sollevare un socio dal pagamento di un debito. Le società in nome collettivo sono soggette a fallimento (fallimento di tutti i soci).
Società di persone: Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)
Le società in accomandita semplici (da non confondere con le S.A.P.A.) sono caratterizzate dalla suddivisione tra due diverse categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. Ai primi spetta l’amministrazione e la gestione della società con responsabilità illimitata e solidale riguardo alle obbligazioni sociali. I secondi hanno anche essi responsabilità delle obbligazioni sociali ma solo proporzionalmente alla quota societaria di cui dispongono. Il codice civile italiano prevede che nella ragione sociale sia riportato almeno uno dei nomi dei soci accomandatari.
Se uno dei soci accomandanti accetta che il suo nome sia incluso nella ragione sociale della S.A.S. in questione, dovrà rispondere con responsabilità illimitata e solidale di fronte a terzi, esattamente come gli accomandatari.
Società di capitale: Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.)
Le società a responsabilità limitata si contraddistinguono per l’ampia flessibilità d’azione che garantiscono, tanto che, se prima si trattava di un modello particolarmente adatto alle imprese di modeste dimensioni, con il passare del tempo anche imprese di grandi dimensioni lo hanno preferito alla società per azioni.
Come già anticipato la differenza tra le società di persone e quelle di capitale è che quest’ultime hanno personalità giuridica. Infatti le S.R.L. dispongono di un’autonomia patrimoniale perfetta, che fa sì che i soci non siano personalmente responsabili per obbligazioni della società. Ognuno di essi ne risponde nei limiti delle quote possedute.
Nel 2012 il legislatore ha introdotto un nuovo tipo di società di capitali: le società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.) con l’obiettivo di favorire nuovi imprenditori, sia giovani che meno giovani. La differenza con le S.R.L. è il tetto massimo di 9.999,99 € di capitale (minimo 1 €), capitale che deve essere versato alla costituzione della società, la presenza di un modello standard previsto dalla legge e non modificabile, atto a semplificare appunto l’atto di costituzione della società, e l’abbattimento dei costi notarili.
Società di capitale: Società Per Azioni (S.P.A.)
Le S.P.A. sono quelle società che hanno come obiettivo investimenti di grandi somme di denaro. La costituzione di una S.P.A. prevede un capitale minimo di 50.000 euro (minimo che può essere soggetto a variazioni per determinati tipi di attività), il cui 25 % va messo a disposizione degli amministratori nel momento della costituzione. Come per le S.R.L., le società per azioni sono dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. La responsabilità dei soci è limitata e il capitale è diviso in azioni.
Le S.P.A. si suddividono tra quelle a modello chiuso e quelle a modello aperto, distinzione relativa al fare ricorso o meno al mercato dei capitali di rischio. Le società per azioni a modello aperto a loro volta possono scegliere se essere quotate in borsa o meno. Il bilancio deve essere annualmente approvato dall’assemblea dei soci.
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Società di capitale: Società in Accomandita Per Azioni (S.A.P.A.)
Le S.A.P.A. rispecchiano il modello delle società in accomandita semplice, se non per il fatto di essere dotate di personalità giuridica e che il loro capitale sociale è diviso in azioni. Una differenza sostanziale è presentata dal fatto che gli accomandatari sono di diritto anche amministratori.
Le S.A.P.A. sono tuttavia un modello non molto diffuso.
Società di capitale: Società cooperative
Le società cooperative hanno un carattere diverso, legato alla natura della loro costituzione. Infatti le cooperative si basano su tre principi fondamentali che sono la mutualità, la solidarietà e la democrazia. L’obiettivo delle società cooperative non è infatti il profitto, come confermato dal fatto che i soci non possono accumulare i proventi dell’attività d’impresa ma sono tenuti a reinvestirli nell’attività stessa.
Le società cooperative godono di importanti agevolazioni fiscali.
Per mutualità s’intende proprio il fatto che i membri della società cooperativa sono disposti ad aiutarsi reciprocamente e senza fini lucrativi personali. La definizione Treccani: “complesso di istituzioni a base associativa e senza fine di lucro regolate dal principio dell’aiuto scambievole e delle prestazioni reciproche, per il quale ciò che oggi si dà all’associazione o alla società potrà domani essere restituito, senza peraltro che vi sia necessaria corrispondenza tra prestazioni date e prestazioni ricevute”.
Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.