La società di capitali
In qualità di imprenditori dovete decidere quale forma giuridica dare alla vostra nuova attività. La società di capitali è una delle possibili forme che potete scegliere. Questa decisione comporta molti vantaggi ma anche alcuni svantaggi e si può declinare in modi anche molto diversi a seconda del tipo di società di capitali scelto. In questo articolo scoprirete se la società di capitali sia la forma giuridica migliore per soddisfare le vostre esigenze imprenditoriali.
Che cos’è una società di capitali?
La società di capitali per definizione fa riferimento a un’intera categoria di forme legali solitamente scelta da chi fa impresa a medie o grandi dimensioni. Tutte hanno in comune il fatto che la società dispone di una personalità giuridica propria e di un’autonomia patrimoniale perfetta. Ciò comporta che i soci hanno una responsabilità limitata, quindi rispondono alle obbligazioni solamente nei limiti delle proprie quote o azioni e che i creditori non possono rifarsi sul patrimonio dei soci ma solo sulla società.
Il diritto commerciale definisce le società di capitali come forme giuridiche nelle quali il capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto ai soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale (o capitale di rischio) si manifesta in forma di azioni o quote, a seconda del tipo di società.
Società di capitali: quali sono?
Secondo il diritto commerciale italiano, le società di capitali si suddividono nelle seguenti forme giuridiche:
- Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.): la S.R.L. è una forma di società abbastanza flessibile che può essere modellata sulla base delle esigenze dei soci. La sua impostazione è infatti basata sull’atto costitutivo e non sullo statuto pertanto offre ai soci maggior potere decisionale nel momento in cui scelgono di gestire personalmente l’impresa. Il capitale sociale di riferimento è 10.000 € ma, secondo quanto specificato dal comma 4 dell’art. 2463, può anche essere inferiore. Ad oggi potete costituire la vostra S.R.L. anche con solo 1 €.
- Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.R.L.S.): la S.R.L.S. è una forma di S.R.L. che inizialmente era riservata solamente alle persone con età inferiore ai 35 anni, mentre oggi è aperta a chiunque. Di fatto si tratta di una S.R.L. soggetta a un regime agevolato sia in termini di capitale sociale iniziale sia per quanto riguarda le formalità necessarie alla sua costituzione.
- Società Per Azioni (S.P.A.): la S.P.A. è una società di capitali dove il capitale sociale è frazionato in azioni, cioè da titoli trasferibili. Le azioni non sono altro che quote di partecipazione che indicano il livello di partecipazione alla società del singolo socio. Il capitale minimo per la costituzione di una S.P.A. è di 50.000 €. Avendo la possibilità di emettere obbligazioni, generalmente si tratta di attività di grandi dimensioni.
- Società in Accomandita Per Azioni (S.A.P.A.): la S.A.P.A. è una società di capitali dove coesistono due diversi gruppi di azionisti: i soci accomandanti, responsabili solo limitatamente rispetto al proprio conferimento ed esclusi dall’amministrazione, e i soci accomandatari, personalmente e illimitatamente responsabili oltre che amministratori di diritto. Come nella S.P.A., le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni e, come nelle società in accomandita semplice, il potere di gestione ricade nelle mani degli amministratori che hanno sulle loro spalle una responsabilità illimitata ma sussidiaria alle obbligazioni sociali. Questo modello non è particolarmente diffuso in Italia visto che la responsabilità illimitata degli amministratori mal si concilia con investimenti di questo genere.
Una forma particolare di società di capitali: la COOP
Quando si parla di società di capitali si tende a riferirsi unicamente ad attività imprenditoriali con un fine economico ben chiaro. In realtà, stando a quanto stabilito dall’articolo 2325 del Codice civile, c’è un ulteriore tipo di società di capitali che non ha come scopo il profitto ma che si fonda sugli ideali di mutualità, solidarietà e democrazia: la Società Cooperativa (COOP).
La COOP è una società a capitale variabile. Come nelle altre forme di società di capitali, a rispondere in caso di insolvenze o obbligazioni sociali è solo la società con il suo patrimonio e non i soci. Inoltre, come già spiegato sopra, lo scopo non è il profitto ma offrire beni, servizi e occasioni di lavoro ai propri soci. La vocazione sociale di questo tipo di attività è anche testimoniata dal fatto che i soci non possono accumulare i proventi dell’attività ma devono reinvestirli.
Pur godendo di importanti agevolazioni fiscali e non avendo l’obbligo di mostrare al Notaio alcuna ricevuta bancaria relativa al versamento del capitale, redigere lo statuto di una COOP non è un compito semplice e richiede competenza e attenzione.
Caratteristiche principali di una società di capitali
Sebbene le diverse forme di società di capitali abbiano caratteristiche anche molto diverse tra loro, riassumiamo quelli che sono i punti comuni tra tutte le diverse forme.
Lo stato giuridico
Le società di capitali sono dotate di una personalità giuridica. Ciò comporta che a rispondere delle obbligazioni verso i creditori siano gli enti stessi tramite i propri patrimoni e non i singoli associati (a eccezione dei soci accomandatari nelle S.A.P.A.). Un ente con personalità giuridica è dotato anche di autonomia patrimoniale: ciò significa che i beni sono della società e non degli associati.
Responsabilità giuridica limitata
Dal momento che la società di capitali è dotata di una personalità giuridica, i rischi dei soci o azionisti si limitano alla propria partecipazione nella società (per esempio al momento della fondazione o con altri investimenti). Inoltre, la partecipazione diventa parte della società stessa e, in caso di fallimento o perdite, il restante patrimonio degli azionisti non è in pericolo e non può essere toccato.
La differenza tra amministratori e soci (o azionisti)
Non è detto che un amministratore sia anche socio (o azionista) e viceversa. Naturalmente, se lo vogliono, i soci possono decidere di sedere nel consiglio di amministrazione della società (o di far sedere un rappresentante) e quindi prendere attivamente parte alla gestione dell’azienda. Un’altra possibile soluzione è affidare la gestione della società a terzi, cioè ad amministratori che non siano anche soci.
Come si costituisce una società di capitali
Costituire una società di capitali non è un’operazione burocratica semplice, come non lo è la sua gestione contabile e giuridica. Chiaramente ogni diversa forma di società di capitali ha anche oneri burocratici differenti. Di seguito vi offriamo una panoramica generale di quelli che sono i passaggi comuni per aprire una società di capitali:
- definire quale tipo di società di capitali si vuole costituire (S.R.L., S.R.L.S., S.P.A., S.A.P.A., COOP).
- I soci devono formalizzare le regole che guideranno l’operato della società (abbozzare uno statuto).
- Redigere l’atto costitutivo presso un notaio.
- Versare il capitale stabilito in accordo con tutti i soci (azionisti).
- Registrare l’atto presso il Registro delle Imprese.
- Chiedere a nome della società l’attribuzione di una partita IVA che valga anche come Codice Fiscale.
- Ottenere i permessi necessari allo svolgimento dell’attività (ad esempio permessi sanitari, licenze, autorizzazioni…).
- Comunicare alla Camera di Commercio l’inizio dell’attività.
Distribuzione degli utili e processo decisionale
Anche in questo caso ci sono delle differenze a seconda del tipo di società di capitali che si è deciso di costituire. In linea generale gli utili possono essere distribuiti tra i soci al momento dell’approvazione del bilancio oppure reinvestiti nella società. Quanto spetta a un socio dipende dalla sua quota di partecipazione nella società. Lo stesso principio si applica anche nel processo decisionale. Per esempio, un socio che detiene delle azioni pari al 20% del capitale avrà diritto al 20% degli utili pertanto anche il suo potere decisionale sarà del 20%. Vi ricordiamo però che ogni società di capitali ha caratteristiche diverse e che queste linee generali sulla distribuzione degli utili e il processo decisionale possono variare anche di molto sulla base di quanto deciso tra i soci al momento di fondazione della società.
Contabilità e fiscalità
Le regole sulla contabilità per tutte le diverse forme di imprese si trovano nel Testo Unico delle Imprese sui Redditi (TUIR) che distingue due tipi di contabilità: quella ordinaria e quella semplificata. Le società di capitali, i prestatori di servizi che superano i 400 mila euro di fatturato e le imprese a oggetto cessioni di beni che superano i 700 mila euro rientrano nel regime di contabilità ordinaria. È bene evidenziare che tutte le società di capitali (S.R.L., S.R.L.S., S.P.A., S.A.P.A., COOP) devono sottostare a questo regime contabile, anche se fatturano cifre inferiori a quelle indicate per i prestatori di servizi e le imprese ad oggetto cessioni di beni. Come vi avevamo anticipato, gestire una società di capitali non è semplice e per essere in linea con le normative vigenti dovete assicurarvi di mantenere aggiornati tutti i libri contabili obbligatori (i registri IVA, il libro giornale e il registro cespiti ammortizzabili, il libro delle obbligazioni solo per citarne alcuni).
Per quanto riguarda la tassazione è molto difficile generalizzare in quanto ogni società di capitali deve rispettare regole anche molto diverse che sono applicate in maniera anche differente tra i soci della stessa azienda a seconda della loro quota di partecipazione. Ad esempio, il socio che detiene una quota inferiore al 25% di una S.R.L. non quotata in borsa subisce una tassazione pari al 26% e non dovrà né essere titolare di partita IVA né riportare il guadagno nella dichiarazione dei redditi, visto che ad occuparsi di versare la ritenuta d’acconto è la società stessa. Caso differente è quello del socio di una S.R.L. con quota superiore al 26%: il socio dovrà infatti una quota pari al 58,14% a IRPEF. Si capisce quindi perché non si possa generalizzare. In caso di dubbi, vi consigliamo sempre di consultare un commercialista.
Vantaggi e svantaggi di una società di capitali
Non è facile decidere quale forma giuridica dare alla propria azienda. Non è una scelta da prendere alla leggera. Modelli giuridici diversi comportano anche modi di gestione significativamente differenti che possono avere un impatto sul successo o meno dell’azienda e che, una volta scelti, non possono essere modificati. Riassumiamo ora per voi i principali vantaggi e svantaggi che sono emersi in questa breve presentazione sulle diverse forme di società di capitali.
La responsabilità giuridica limitata è probabilmente uno dei vantaggi principali per l’imprenditore che si assume un rischio definito e gestibile. Inoltre, la relativa semplicità con la quale si possono trasferire le azioni è un’altra delle ragioni che rende appetibile questa soluzione agli occhi di molti imprenditori.
Un altro vantaggio è dato dal fatto che non tutti i soci devono essere amministratori. Questo crea le condizioni favorevoli per avere persone con competenze diverse all’interno del consiglio di amministrazione e fa in modo che a gestire l’azienda sia chi ne è davvero in grado.
Le società di capitali sono spesso associate ad attività commerciali stabili. Le forme S.R.L. e S.P.A. sono molto diffuse e godono di maggiore prestigio in ambito affaristico rispetto a imprese individuali.
Uno svantaggio invece è la complessità burocratica. Come vi abbiamo spiegato, dopo aver stabilito quale tipo di società di capitali si vuole costituire, bisogna redigere l’atto costitutivo presso un notaio, versare il capitale stabilito e registrare l’atto presso il Registro delle Imprese.
L’altro grande svantaggio è la tassazione. In alcuni casi l'onere fiscale può raggiungere più del 50% ed è molto complicato riuscire a calcolare quanto si deve al fisco senza l’aiuto di un commercialista.
Vantaggi | Svantaggi |
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Responsabilità giuridica limitata | Complessità burocratica |
Azienda con personalità giuridica propria | Maggiori costi di gestione dell’impresa |
Divisione tra amministratori e soci | Tassazione elevata |
Differenze tra società di capitali e società di persone
Alla fine dei conti, la scelta principale rimane tra società di capitali e società di persone. La differenza principale tra le due forme giuridiche è che la società di persone non è una persona giuridica pur avendo capacità giuridica. Ciò significa che da un punto di vista legale queste società non esistono separatamente dai soci (le persone) ma la responsabilità dei componenti della società è sussidiaria, ossia i creditori devono prima richiedere il pagamento alla società che ai singoli soci.
Anche la tassazione funziona in maniera diversa. Alcune forme di società di persone considerano la società un soggetto fiscale, altre invece tassano i soci. Inoltre, i processi burocratici sono meno laboriosi che nel caso delle società di capitali, pur rimanendo comunque significativi (ad esempio anche per questo tipo di società vi è richiesta l’iscrizione nel registro di commercio e la certificazione notarile)
Società di capitali | Società di persone |
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Personalità giuridica | Non ha personalità giuridica |
Contributo iniziale obbligatorio da parte dei soci | Nessun contributo iniziale obbligatorio da parte dei soci |
Autonomia patrimoniale perfetta | Autonomia patrimoniale imperfetta |
Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.