Il socio accomandatario nella società in accomandita semplice: amministratore e responsabile
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una forma giuridica adatta all’associazione di più persone in un’attività imprenditoriale. Le società in accomandita semplice sono di facile costituzione trattandosi di una forma giuridica relativa alle società di persone e in quanto tale non necessità di un capitale minimo.
Le S.a.s. rappresentano una tipologia speciale di società di persone in nome collettivo, la cui peculiarità risiede nella suddivisione delle responsabilità tra i vari soci, divisi in due categorie: gli accomandanti e gli accomandatari. Questi ultimi, di cui ci occupiamo in questo articolo, hanno responsabilità in solido e responsabilità illimitata e ne rispondono quindi con l’intero patrimonio personale. Tale responsabilità è però controbilanciata dall’ampia gamma di diritti che spettano loro nell’amministrazione dell’impresa. I soci accomandanti, al contrario, rispondono solamente con il patrimonio da loro investito nella società.
Definizione: che cos’è un socio accomandatario?
Come abbiamo già detto, una società in accomandita semplice deve sempre essere composta da almeno due soci, un accomandante e un accomandatario. Trattandosi di una forma giuridica appartenente alle società di persone, sia l’accomandatario sia l’accomandante possono essere persone fisiche o giuridiche, ovvero società. L’accomandante svolge la funzione di finanziatore e in quanto tale non può mischiarsi attivamente nella gestione degli affari. Per questo motivo la porzione di rischio di cui si fa carico è limitata e circoscritta unicamente al capitale da lui messo a disposizione della società.
A differenza sua, il socio accomandatario agisce in qualità di amministratore e rappresentante dell’impresa, facendosi carico della piena responsabilità imprenditoriale. Questo significa che nel caso in cui la società accomuli debiti, l’accomandatario ne risponde con il suo intero patrimonio privato. Per questo motivo, i maggiori rischi all’interno di una S.a.s. li corrono gli accomandatari.
Il socio accomandatario è un socio di una società in accomandita semplice responsabile illimitatamente. Si assume la responsabilità solidale e illimitata, della quale risponde con il suo intero patrimonio personale. Svolge solitamente la funzione di amministratore degli affari della società e rappresenta la stessa. Una società in accomandita semplice può avere anche più accomandatari, che possono essere persone fisiche così come persone giuridiche.
Spesso l’accomandatario è un fondatore ambizioso al quale mancano però il capitale e/o le risorse di varia natura per trasformare in realtà la sua idea imprenditoriale: conoscenze, tecnologie, lo spazio fisico dove svolgere l’esercizio. Per questo si rivolge, ad esempio, ai propri famigliari, a amici stretti o chi altri per convincerli a compartecipare nel progetto imprenditoriale. Assumendosi il ruolo di accomandanti, questi portano capitale sotto forma di denaro o prestazioni tecniche e sulla base delle stesse otterranno parte dei guadagni conseguiti dalla società. Per fare ciò correranno un rischio comparabilmente ridotto, corrispondente alla perdita del capitale investito, ma saranno esclusi dal quotidiano svolgimento degli affari.
Responsabilità dell’accomandatario
A regolare la spartizione delle responsabilità nelle società in accomandita semplice è il codice civile, nello specifico l’articolo 2313, che recita:
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidarmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Come già accennato, questo fa sì che l’accomandatario sia responsabile degli eventuali debiti contratti dalla società, senza limiti e con il proprio patrimonio personale. Tuttavia, il patrimonio personale dell’accomandatario entra in gioco solamente nel caso in cui il patrimonio aziendale non sia sufficiente a estinguere i debiti pendenti verso i creditori.
La definizione di responsabilità solidale non va sottovalutata. Infatti, nel caso in cui una S.a.s. sia composta al suo interno da più soci accomandatari, è sufficiente che uno di questi estingua il debito per liberare gli altri, e non necessariamente tutti assieme o in parti uguali. Questa azione prende il nome di pagamento in solido. Tuttavia, quando ciò avviene, l’accomandatario può rivalersi sugli altri soci accomandatari.
La responsabilità dei soci accomandatari deve essere chiara già a partire dalla ragione sociale dell’impresa. I nomi inseriti devono essere esclusivamente quelli degli accomandatari. Chi decide infatti di fare affari con la società del caso deve infatti poter sapere chi sono coloro che rispondono illimitatamente dell’operato aziendale dall’altra parte. L’iscrizione di un socio accomandante nella ragione sociale non fa di quest’ultimo un accomandatario, ma lo rende tuttavia responsabile illimitatamente, salvo poi il diritto di rivalersi sui soci.
Diritti di un socio accomandatario
La grande responsabilità (illimitata e solidale) di cui si fanno carico gli accomandatari porta con sé un altrettanto ampia libertà di azione. Gli accomandatari hanno infatti pieni poteri per quanto riguarda la gestione dell’impresa. L’amministrazione è una prerogativa dei soci accomandatari. Gli accomandanti possono infatti operare unicamente sotto la direzione degli amministratori, a patto che lo statuto societario lo preveda, e ricevere speciali deleghe per singole operazioni o affari, ma anche queste speciali procure sono a discrezione degli amministratori. Altrimenti vale la regola del “divieto di immistione” che esclude gli accomandanti dalla gestione aziendale.
Secondo l’articolo 2320 del Codice Civile italiano, per ottenere la nomina di amministratori di una S.a.s. è necessario ottenere il consenso da parte dei soci accomandatari e dalla maggioranza degli accomandanti espressa in termini di capitale investito e di quote di partecipazione agli utili. Lo stesso vale per la revoca.
Per quanto riguarda il numero di amministratori all'interno di una società in accomandita semplice, tutti gli accomandatari possono essere contemporaneamente amministratori, così come solo uno, una parte di essi o una maggioranza, oppure possono susseguirsi nell’amministrazione, sempre secondo quanto stabilito nello statuto.
Tutti gli amministratori hanno potere di veto sugli atti di gestione. Questo potere, quando esercitato, rimette la decisione in mano a tutti gli accomandatari (amministratori e non). La posizione sostenuta dalla maggioranza degli accomandatari, maggioranza da intendersi in termini di partecipazione agli utili, sarà così intrapresa.
Trasferimento delle quote e decesso
Il ruolo dell’accomandatario è delicato e da esso dipende l’equilibrio delle società in accomandita semplice. Per questo motivo anche il passaggio delle quote degli accomandatari non è questione di poco conto. Perché avvenga il passaggio è infatti necessario ottenere l’approvazione da parte della maggioranza dei soci, accomandatari e accomandanti, calcolata sempre in base alle quote societarie. Il trasferimento di quote relative a uno o più soci accomandatari corrisponde di fatti a un cambiamento dello statuto societario.
Per quanto riguarda il decesso di uno dei soci accomandatari, il trasferimento delle quote possedute agli eredi passa per la volontà degli eredi stessi di farsi carico dell’onere, inteso come responsabilità. Senza il consenso il passaggio non è legittimato.
Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.
Nella Startup Guide vi informiamo anche su ciò di cui avete bisogno per costituire una società in accomandita semplice.