Socio accomandante: significato, diritti e doveri
Per molti imprenditori una società di persone rappresenta un'interessante opportunità per realizzare un'idea imprenditoriale. A differenza di una società di capitali, la società di persone non richiede un capitale minimo ma solo poche formalità, come ad esempio un accordo informale di partenariato. Tuttavia, vi è anche uno svantaggio associato a ciò: la responsabilità personale illimitata per le passività dell'impresa.
La forma giuridica della società in accomandita semplice (S.a.s.) ha una particolarità: non tutti i partner sono responsabili nella stessa misura. Qui, infatti, vi partecipano i cosiddetti soci accomandanti che, a differenza dei soci accomandatari a responsabilità illimitata, devono rispondere solo di eventuali debiti della società con i rispettivi apporti di capitale.
Cos’è un socio accommandante?
Ai sensi del Codice civile, nella società in accomandita semplice (S.a.s.) si distinguono due tipi di soci: da un lato il socio accomandatario, responsabile nei confronti dei creditori senza restrizioni – anche con il proprio patrimonio – e dall'altro il socio accomandante che partecipa alla società in accomandita solo con un conferimento di capitale e quindi contribuisce al capitale proprio della S.a.s. Di norma il socio accomandante è responsabile solo fino all'ammontare della sua partecipazione al capitale.
La suddivisione in socio accomandante e socio accomandatario si applica anche per la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), un tipo di società di capitali con capitale sociale diviso in azioni e dotato di personalità giuridica. La differenza con la S.a.s. sta nel fatto che il socio accomandatario della S.a.p.a. ne è necessariamente anche l’amministratore. Per sua natura specifica, tuttavia, questo tipo di società non è molto diffuso, poiché ha come funzione principale quello di impedire eventuali scalate azionarie da parte di terzi.
A differenza di un socio accomandatario, quello accomandante ha solo responsabilità limitata. Al momento di scrivere l’atto costitutivo è necessario determinare quali saranno i soci accomandatari e quali i soci accomandanti della S.a.s. L’atto costitutivo va iscritto nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale dichiarativa.
Il socio di una società in accomandita semplice che apporta un contributo alla S.a.s. iscritta al registro di commercio e risponde solo per gli impegni della società fino all'ammontare di tale contributo viene indicato come socio accomandante. Di fronte a lui c'è il socio accomandatario, responsabile con tutti i suoi beni. Il divieto d’immistione prevede che il socio accomandante sia escluso dalla direzione della società.
Quali diritti ha un socio accomandante?
I soci accomandanti non sono solitamente coinvolti nella gestione e pertanto non detengono né il diritto di voto né il diritto di opporsi alle decisioni riguardanti il funzionamento ordinario della società. Nel caso di azioni che vanno oltre, tuttavia, un socio accomandante, come tutti gli altri azionisti, ha il diritto di deliberare.
Se al socio accomandante sono stati esplicitamente conferiti poteri di gestione nello statuto, ha diritti di voto e di opposizione simili a quelli dei soci accomandatari.
Al socio accomandante spetta il diritto di informazione: può consultare i libri sociali e la documentazione della società nonché estrarre copia di tali libri e documentazione.
Inoltre, se previsto dall’atto costitutivo, può dare la sua autorizzazione o opinione in merito a determinate operazioni. L’accomandante può anche compiere atti di ispezione e sorveglianza e, nonostante non partecipi all’approvazione del bilancio, ha la possibilità di esercitare un controllo di legittimità sullo stesso.
Quali sono i doveri di un socio accomandante?
Il socio accomandante ha innanzitutto il diritto e al tempo stesso l'obbligo di un socio, vale a dire di gestire fin dall'inizio l'attività. A parte ciò, gli obblighi dei soci accomandanti, ad eccezione della responsabilità, differiscono solo in modo irrilevante da quelli dei soci accomandatari. Ciò comprende in primo luogo l'obbligazione di servizio nei confronti dell'impresa, ossia il pagamento dei contributi pattuiti come previsto dallo statuto. Oltre ai contributi obbligatori, può anche trattarsi di beni materiali o servizi.
Inoltre, esiste un dovere generale di lealtà nei confronti della società: il socio accomandante è quindi obbligato a promuovere lo scopo sociale e ad astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare danno alla S.a.s. Rispondendo delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, hanno il diritto di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e possono agire per singoli affari in forza di procura speciale.
Partecipazione ai profitti e alle perdite dei soci accomandanti
I soci accomandanti partecipano al profitto (o alla perdita) della S.a.s., per cui la partecipazione differisce in alcuni dettagli da quella dei soci accomandatari. Come per le società commerciali, tutti gli azionisti hanno diritto a un dividendo corrispondente ai propri apporti di capitale. Se non diversamente concordato, l'utile rimanente sarà ripartito tra gli azionisti in proporzione adeguata ai contributi.
Le perdite sono anch'esse ripartite tra i soci in funzione dei conferimenti. I soci accomandanti sono costituiti solo fino all'ammontare della propria quota di capitale sociale o, eventualmente, dei contributi ancora da versare. Se a causa di perdite la partecipazione azionaria è scesa al di sotto dell'importo della quota di responsabilità, essa deve prima essere reintegrata con utili successivi.
Quali possibilità di prelievo ha un socio accomandante?
Dopo l’approvazione del rendiconto ogni socio detiene il diritto di percepire la propria parte di utili. Siccome nelle S.a.s. il rendiconto va approvato dai soci accomandatari, nel caso ci fosse un solo socio accomandatario, sarà la presentazione del rendiconto a fungere automaticamente da atto di approvazione. L’accomandante non deve restituire gli utili riscossi in buona fede.
Quando e come può dimettersi o essere dimesso un socio accomandante?
Come tutti i soci di una società in accomandita semplice, anche i soci accomandanti possono essere esclusi dalla società. Le linee guida che si applicano in caso di recesso spontaneo sono spesso stabilite nell'accordo tra gli azionisti, ma non è necessario.
La dimissione di un socio accomandante da parte degli altri azionisti, tuttavia, richiede l'esistenza di un motivo importante e deve trattarsi di una circostanza che incide sulla cooperazione degli azionisti in misura tale da compromettere il raggiungimento dell'obiettivo aziendale. Gli scenari corrispondenti possono essere concordati in anticipo sotto forma di clausola nell’atto costitutivo della società.
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