Cassa integrazione: come funziona?
Non sempre tutto quello che accade è in nostro controllo, questo vale anche per gli imprenditori e per le rispettive aziende, piccole o grandi che siano. In considerazione di ciò lo Stato italiano ha stabilito il concetto di cassa integrazione guadagni, detta anche CIG, regolamentandolo già nel 1947. Questo istituto viene in aiuto degli imprenditori che si trovano temporaneamente in difficoltà permettendogli di sollevarlo dal pagamento della manodopera non utilizzata. La funzione benefica della cassa integrazione è però doppia, in quanto, oltre agli interessi dell’imprenditore, salvaguarda anche quelli dei suoi dipendenti, congelandone il posto di lavoro invece di venire licenziati.
In questo articolo oltre a dare una descrizione di che cos’è la cassa integrazione e come funziona, vi spiegheremo le differenze tra cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), cassa integrazione in deroga (CIGD) e vi forniremo tutte le informazioni necessarie sia se siete dipendenti e rischiate di finire in cassa integrazione, sia che siate datori di lavoro e dobbiate perciò richiedere la cassa integrazione per tutti i vostri lavoratori o solo parte di essi.
Cassa integrazione: definizione
La cassa integrazione è uno dei principali ammortizzatori sociali in Italia. Consiste infatti in un sistema di garanzia del reddito da lavoro ai lavoratori dipendenti qualora l’attività imprenditoriale in cui operano venga sospesa o ridotta a causa di eventi o situazioni esterne all’impresa e perciò non imputabili alla stessa. Si distingue in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e cassa integrazione in deroga (CIGD).
Unità produttiva
Prima di capire come funziona la cassa integrazione è bene capire il significato di unità produttiva, concetto necessario per il corretto funzionamento dell’integrazione salariale. È infatti per unità produttive che viene fatta richiesta di cassa integrazione. Un’unità produttiva riguarda una struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che soddisfi i tre requisiti elencati qui di seguito:
- essere dotata di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, ossia abbia a disposizione delle risorse che le permettano di operare scelte organizzative in autonomia in base alle proprie caratteristiche;
- sia in grado di realizzare autonomamente l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso nell’ottica della produzione di beni o servizi. La realizzazione di un singolo componente necessario per la composizione del prodotto finale non è sufficiente;
- avere in forza lavoratori in maniera continuativa.
Le unità produttive devono essere registrate per tempo attraverso il portale dell’INPS.
Cassa integrazione guadagni ordinaria
La CIGO, acronimo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS a favore dei lavoratori dipendenti, la cui attività lavorativa viene sottoposta a riduzione o completamente sospesa a causa di eventi transitori che riguardano l’azienda senza però dipendere da lei.
CIGO: le cause
Le cause all’origine della situazione critica attraversata dall’azienda che rendono possibile richiedere la cassa integrazione per i dipendenti sono svariate e di diversa natura, e comprendono:
- mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
CIGO: a chi spetta
La cassa integrazione ordinaria si rivolge a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, apprendisti compresi, eccezion fatta per dirigenti e lavoratori a domicilio. A patto che abbiano un’”anzianità” di novanta giorni effettivi di lavoro. Questa anzianità viene calcolata tenendo conto delle giornate di lavoro indipendentemente dalla durata. Vengono inoltre conteggiate ferie, festività, assenze per infortunio sul lavoro, maternità obbligatoria, e i sabati e le domeniche nel caso di settimane lavorative di cinque giorni.
CIGO: durata massima
Questa forma assistenziale garantita dallo Stato è limitata nel tempo. La durata dell'integrazione salariale ha infatti un limite massimo di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. Quinquennio mobile, come suggerisce il nome, è un periodo della durata di cinque anni che viene calcolato a ritroso dall’ultimo giorno a cui fa riferimento la richiesta d’integrazione salariale in oggetto.
Per esempio, se si richiede in data primo gennaio 2020 la cassa integrazione della durata di un anno per un’unità produttiva della propria azienda, i cinque anni vengono calcolati a ritroso a partire dal primo gennaio 2021, data in cui termina la prestazione in oggetto.
Tuttavia, i ventiquattro mesi di durata massima della prestazione non possono essere continuativi. Infatti la cassa integrazione ordinaria ha un limite massimo di tredici settimane consecutive prorogabili trimestralmente fino a raggiungere un totale di dodici mesi in un biennio mobile. Questo significa che in un periodo complessivo di due anni, la CIGO non può superare un anno.
CIGO: presentazione della domanda
La domanda va presentata dal portale dell’INPS entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o durante il mese successivo nel caso di eventi non evitabili.
Cassa integrazione guadagni straordinaria
Come lascia intendere il nome, la differenza dalla cassa integrazione guadagni ordinaria sta nel fatto che le cause che impongono all’imprenditore la necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa sono appunto straordinarie.
CIGS: le cause
Le cause che motivano la richiesta di CIGS corrispondono a processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione, come anche crisi aziendali, contratti di solidarietà, o fallimento.
CIGS: a chi spetta
A fare richiesta dell’integrazione salariale garantita dalla cassa integrazione straordinaria sono tutte le aziende appartenenti ai seguenti settori professionali e con mediamente più di quindici dipendenti (apprendisti, dirigenti, lavoratori part-time e a domicilio inclusi):
- imprese industriali (comprese quelle edili e affini);
- imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato;
- imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS;
- aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;
- imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;
- imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
- imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
CIGS: durata massima
Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, la durata della CIGS non differisce da quella ordinaria di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. Se invece la richiesta è motivata da una crisi aziendale la durata massima è di dodici mesi. Nel caso in cui la causale coincida invece con un contratto di solidarietà, il limite complessivo può essere esteso di ulteriori dodici mesi, arrivando a un totale di trentasei mesi, anche continuativi.
CIGS: presentazione della domanda
Per richiedere l’integrazione salariale straordinaria la domanda va presentata entro sette giorni dalla stipula dell’accordo collettivo aziendale o dalla consultazione sindacale e corredata dell’elenco dei lavoratori interessati. Dalla presentazione alla concessione della prestazione possono trascorrere fino a 90 giorni. La concessione avviene tramite decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al quale va presentata. Tutte le informazioni necessarie si trovano sulla pagina ufficiale. Successivamente al ricevimento dell’autorizzazione, l’azienda deve presentare i documenti all’INPS per via telematica.
CIGD: cassa integrazione guadagni in deroga
CIGD è l’abbreviazione di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e consiste in un’alternativa di integrazione salariale pensata per aiutare quelle imprese escluse dagli altri strumenti di integrazione salariale. Inoltre la cassa integrazione in deroga può essere richiesta anche qualora si abbia già fruito del periodo previsto per le altre tutele ordinarie.
Diversamente da CIGO e CIGS, la CIGD è materia regionale o delle province autonome, nonostante le risorse a essa destinate sono messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Torna a livello nazionale solamente in caso in cui la richiesta venga presentata da parte di aziende plurilocalizzate, ossia con unità produttive su tutto il territorio nazionale.
CIGD: le cause
Per quanto riguarda le cause che motivano la richiesta di integrazione salariale per mezzo della cassa integrazione in deroga non è possibile fornire un riferimento univoco. Trattandosi di uno strumento in mano alle regioni e alle province autonome, spetta loro stabilire i comparti a cui spettano in via prioritaria le risorse allocate per la CIGD, o i criteri necessari per presentare la domanda.
Tuttavia, a partire dal 2018 la CIGD è concessa alle aziende interessate dai piani di nuova industrializzazione e di recupero o tenuta occupazionale in situazioni di crisi aziendali.
CIGD: a chi spetta
La CIGD è pensata per tutti i lavoratori subordinati qualificati come operai, impiegati e quadri, anche apprendisti e somministrati, che abbiano alle spalle un’anzianità di almeno dodici mesi presso l’impresa richiedente. A poterla richiedere sono praticamente tutte le imprese che rientrano nella descrizione di imprenditore fornita nell’articolo 2082 del Codice Civile, escludendo così gli studi professionali e le associazioni.
Articolo 2082 del Codice Civile: “È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività̀ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
CIGD: durata massima
Come già spiegato la CIGD può essere usufruita successivamente al termine di CIGO e CIGS. La durata dell’integrazione salariale in deroga è di un massimo di 12 mesi qualora si tratti di riorganizzazione aziendale e di 6 mesi nei casi di crisi aziendale.
CIGD: presentazione della domanda
La domanda per la cassa integrazione in deroga va presentata entro venti giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, corredata di accordo sindacale ed elenco dei lavoratori coinvolti. Trovate il modulo per la richiesta di integrazione salariale in deroga, così come tante altre informazioni aggiuntive sulla pagina dedicata del portale INPS.
CIG: entità dell’integrazione salariale
Quando si parla di cassa integrazione si intende l’80 % dello stipendio, calcolato sulla base delle ore di lavoro che un dipendente avrebbe dovuto prestare settimanalmente. Tuttavia questa percentuale è puramente indicativa, in quanto i fattori da considerare sono diversi e il calcolo non così automatico. Nella pratica la retribuzione in cassa integrazione non corrisponde quasi mai all’80 %, se non in quei casi dove lo stipendio è particolarmente basso.
I massimali della retribuzione in cassa integrazione
Basti pensare solamente che la cassa integrazione prevede dei massimali che di fatto smentiscono il calcolo dell’80 %. I massimali in questione corrispondono a 998,18 € (939,89 € netti) per gli stipendi fino a 2.159,48 € e 1.199,72 € (1.129,66 € netti) per chi percepisce uno stipendio superiore. Il 5,84 % che sottratto dal lordo dà il netto del contributo di integrazione salariale costituisce il contributo previdenziale.
Questi calcoli e massimali fanno riferimento alla cassa integrazione ordinaria a zero ore, ossia quando l’attività lavorativa dell’unità produttiva in questione viene completamente sospesa. Se altrimenti il lavoro non viene completamente interrotto, ma solamente ridotto, la questione cambia. In questo caso, infatti, verrà eseguito un doppio calcolo, uno sulle ore effettivamente lavorate, che vengono corrisposte al 100 %, e un altro sulle altre ore in cassa integrazione secondo la logica dell’80 % o dei massimali sopra indicati.
Esempi
Riportiamo ora qualche esempio che aiuti a chiarire in quanto consiste l’effettiva retribuzione salariale della cassa integrazione a zero ore. Prendiamo il caso di un dipendente che percepisce un compenso mensile di 1.000 €. Non raggiungendo il limite imposto dal massimale, per lui varrebbe la regola dell’80 %. Quindi si vedrebbe corrisposti 800 € lordi da cui andrebbe poi sottratto il 5,84 % per ricavare il netto.
Ammettiamo ora invece che lo stipendio sia di 1.600 €. In questo secondo caso l’80 % equivarrebbe a 1280 € lordi, e quindi oltre il massimale. Il lavoratore si vedrebbe quindi corrisposto il massimale di 998,18 €, ricevendo un compenso minore dell’80 %. Lo stesso discorso varrebbe per tutti coloro i quali hanno uno stipendio lordo fino a 2.159,48€. Chi invece supera questa soglia entra nella seconda fascia, in cui la somma retribuita si attesta praticamente sempre a 1.129,66 €.
Lavoratori part-time
Anche per i lavoratori part-time vale lo stesso metodo di calcolo. Trattandosi di un calcolo di retribuzione globale oraria a dover essere conteggiato è semplicemente il numero di ore.
Tredicesima e quattordicesima
La maturazione di tredicesima e quattordicesima, qualora previste, dipende dal numero di giorni di lavoro svolto. In situazione di cassa integrazione a zero ore è necessario aver svolto la propria attività per almeno 15 giorni per maturare il diritto a queste mensilità aggiuntive, che verrà poi calcolata secondo le modalità precedentemente descritte, inclusi i massimali. Nella pratica dunque tredicesima e quattordicesima vengono annullate dai massimali della retribuzione globale nella maggior parte dei casi.
Ferie
Le ferie e la cassa integrazione non entrano in contrasto, questa è la prima precisazione d’obbligo. Questo significa che la cassa integrazione può solitamente essere richiesta anche qualora i lavoratori dipendenti abbiano ancora delle ferie in arretrato non godute. Il datore di lavoro non è quindi costretto a imporre ferie forzate. La normativa italiana stabilisce però che delle quattro settimane di ferie maturate, almeno la metà siano godute nell’anno di maturazione, e le restanti nei diciotto mesi successivi.
Per quanto riguarda invece la maturazione delle ferie durante il periodo di cassa integrazione guadagni a zero ore, il lavoratore non matura ferie. Mentre nei casi di cassa integrazione a orario ridotto il lavoratore matura ferie nei giorni in cui svolge normale attività lavorativa.
Cassa integrazione durante l’emergenza da Covid-19
Data l’eccezionalità del periodo attualmente attraversato dall’economia italiana bloccata dal Coronavirus, il governo ha adottato delle misure straordinarie per impedire licenziamenti di massa in tutto il paese. Questi ammortizzatori socio-economici sono stati introdotti con il DL Cura Italia. Gli strumenti forniti alle imprese sono la CIGO, la CIGD e l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (che non esaminiamo in questo articolo).
Aspetti rilevanti di questo intervento statale sono il fatto di aver abbattuto il più possibile l’ostacolo burocratico per presentare la richiesta, con riflessi anche sulla celerità del disbrigo delle pratiche, così come i costi per i datori di lavoro. La causale da utilizzare è “Emergenza COVID-19 nazionale”. L’integrazione salariale relativa alla situazione d’emergenza nazionale ha una durata massima di nove settimane.
Cassa integrazione ordinaria
Il decreto Cura Italia ha reso la cassa integrazione ordinaria di più facile accesso agli imprenditori. La causale "Emergenza COVID-19 nazionale" permette infatti di presentare domanda di CIGO per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il mese di agosto 2020. Alla domanda, presentabile entro la fine del quarto mese successivo alla sospensione o riduzione delle attività lavorative, non seguirà una verifica delle cause fornite a motivazione della domanda, tantoché non è necessario presentare alcuna relazione tecnica.
La cassa integrazione ordinaria per Coronavirus offre varie agevolazioni. Innanzitutto non verrà conteggiata per richieste successive di cassa integrazione, così come non incide sui limiti di cinquantadue settimane nel biennio mobile, di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, o del limite di terzo delle ore lavorabili. Ancora, l’integrazione salariale può essere richiesta anche per quei lavoratori che non hanno ancora maturato l’anzianità di novanta giorni in azienda. A tutto questo si aggiunge l'esenzione del datore di lavoro dal pagare le contribuzioni addizionali.
Inoltre, per le aziende che stavano già godendo della cassa integrazione straordinaria, è concessa la possibilità di richiedere il passaggio alla cassa integrazione ordinaria. Il trattamento in corso viene dunque sospeso e sostituito dal regime ordinario, senza contributo addizionale.
La presentazione della domanda rimane quella consueta. A fare la differenza è esclusivamente la causale. La domanda può essere presentata anche se in fase di autorizzazione se ne era già presentata un’altra. Quella con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” avrà la precedenza.
Cassa integrazione in deroga
Per tutte quelle aziende che non dovessero soddisfare i requisiti d’accesso alla CIGO (per dimensione o per il tipo di attività), lo Stato ha reso disponibile la CIGD. Nello specifico si fa riferimento a tutti i datori di lavoro del settore privato, compreso agricoltura, pesca, terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti. Il periodo massimo rimane comunque nove settimane. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico dall’INPS direttamente sul conto corrente del lavoratore.
Come per la CIGO, anche qui non si tiene conto dell’anzianità di lavoro effettivo, non va versato alcun contributo addizionale né pagata l’imposta di bollo, e non verrà conteggiata ai fini di successive richieste. Per fare richiesta di cassa integrazione in deroga i datori di lavoro che impiegano più di cinque dipendenti devono fornire un accordo sindacale, concluso anche per via telematica.
L’unica complicazione che comporta la richiesta di CIDG è il fatto di essere responsabilità delle regioni e delle province autonome, avendo quindi criteri e procedimenti diversi in base all'ente di riferimento. Per la presentazione della domanda si deve fare riferimento ai canali telematici ufficiali della propria regione o provincia autonoma. A essere esclusi da questa prestazione sono i datori di lavoro domestico e le imprese che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni erogate da FIS e Fondi di solidarietà.
Per l’elenco delle categorie che possono usufruire della CIGO e per avere maggiori informazioni di vario genere vi invitiamo a leggere la circolare pubblicata dall’INPS.
Decreto liquidità: estensione per neoassunti ed esenzione dal bollo d’imposta
Con il Decreto Liquidità risalente all’8 aprile 2020 sono state estese le casse integrazione anche per i lavoratori assunti durante il periodo di crisi, ossia dal 24 febbraio al 17 marzo dell’anno in corso, nonostante questi non abbiano maturato l’anzianità necessaria. Inoltre, per la CIGD sono stati esentati i datori di lavoro dall’imposta di bollo.
Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.