Ferie e maternità
Il congedo di maternità non è facoltativo, questo deve essere chiaro e insindacabile. Le future madri hanno diritto di astenersi dall’esercizio della propria professione per un periodo totale di cinque mesi, che si estende da due mesi prima del parto a tre mesi dopo. L’indennità corrisponde all’80% della retribuzione media giornaliera (che oltre allo stipendio lordo considera anche le spettanze quali straordinari, tredicesima, premi, incentivi, ecc.), dedotta dal periodo di quattro settimane precedente l’inizio della maternità. Tale indennità può essere o deve essere integrata dall’azienda, a seconda del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, così da riuscire a corrispondere il 100% del normale stipendio di lavoro. E per quanto riguarda il tema maternità e ferie?
A fare da garante per la corretta gestione dei congedi di maternità e del rispetto dei diritti a essi connessi è l’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. A regolamentare, invece, la tutela e il sostegno della maternità è il D.L. numero 151 del 2001, all’interno del quale viene definito anche il congedo di paternità. Il decreto legislativo stabilisce anche l’obbligo da parte del datore di lavoro a calcolare e garantire alla lavoratrice le ferie che le spettano.
Quanto dura la maternità e come si calcola?
Come abbiamo già anticipato il congedo di maternità è da intendersi della durata di cinque mesi. Due dei quali precedentemente al parto e i restanti tre in seguito. Tuttavia, il calcolo di questo periodo non tiene in considerazione l’effettiva previsione di nascita. A fare fede è l’inizio della gravidanza. Questo significa che se la gravidanza, calcolata a ritroso, viene stimata essere iniziata il 28 gennaio, la data presunta del parto presa in considerazione per il congedo di maternità sarà il 28 ottobre. In questo caso l’ipotetico congedo partirebbe in data 28 agosto per terminare il 28 gennaio.
Maturazione delle ferie: congedo di maternità e congedo parentale
Dal punto di vista della maturazione delle ferie, la maternità obbligatoria corrisponde in tutto e per tutto ai normali periodi di lavoro. Questo significa che i cinque mesi di assenza dal posto di lavoro corrispondenti al congedo obbligatorio, vanno calcolati come mesi di lavoro svolto e in quanto tali utili alla maturazione delle ferie.
Diverso è il discorso nel caso si opti per un congedo parentale (sia da parte di uno che di entrambi i genitori). Trattandosi infatti di una astensione facoltativa dal lavoro, il tempo speso in congedo parentale non matura ferie. Tuttavia, nei mesi in cui si gode di questo congedo, è sufficiente aver lavorato per almeno un periodo della durata di quindici giorni per maturare le ferie di quel mese.
Ad esempio, se il dipendente si è assentato dal venti al trentuno del mese di ottobre, avendo lavorato dal primo al diciannove (venti giorni lavorativi), maturerà il normale numero di giorni di ferie per il mese di ottobre.
In aggiunta alle ferie, durante il congedo obbligatorio, il dipendente matura anche anzianità di servizio, mensilità aggiuntive quali tredicesima e quattordicesima (se previste) e scatti di anzianità.
Maturazione delle ferie in caso di maternità anticipata
In specifici casi la maternità può essere anticipata rispetto a quanto stabilito dalla norma. Questo avviene nei casi in cui:
- si presentino complicazioni della gravidanza o malattie che, in concomitanza della gravidanza, potrebbero presentarsi in forma più grave;
- quando l’ambiente e le condizioni di lavoro possono rappresentare un pericolo per la madre e per il bambino in grembo;
- quando la mansione della dipendente rappresenta un rischio per la gravidanza in quanto faticosa o insalubre, e non sia possibile assegnarla a un’attività differente.
Esattamente come per il congedo obbligatorio, anche durante la maternità anticipata le ferie e gli altri istituti del lavoro ordinario maturano regolarmente.
Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.