L’IRAP: che cos’è, chi deve pagarla e come calcolarla

Imposta Regionale Attività Produttive o IRAP: il nome contiene già grossomodo la spiegazione di che cosa si tratta. L’IRAP è una tassa che le imprese sono tenute a versare per l’attività produttiva svolta l’anno precedente. Regionale perché infatti si tratta di un’imposta che va pagata alla regione italiana di riferimento, ossia dove la vostra azienda ha sede. Alla regione di competenza spetta anche stabilire l’aliquota IRAP, ossia l’aliquota da utilizzare per il calcolo di quanto siete tenuti a versare nelle casse dell’Erario.

Definizione

L’IRAP o Imposta Regionale Attività Produttive si applica al reddito prodotto dalle attività professionali e produttive in ciascuna regione d’Italia. Essendo una tassa regionale, varia a seconda della regione di riferimento e riguarda solo chi svolge attività d’impresa e non le persone fisiche.

L’IRAP è stata introdotta dall’allora governo Prodi nel 1997, con un decreto legislativo, sostituendo di fatto una serie di altre imposte: l’ILOR (imposta locale sui redditi), l’ICIAP (imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni), l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, la tassa di concessione governativa per l’attribuzione del numero della partita IVA, il contributo per il servizio sanitario nazionale e il contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Con la Finanziaria del 2008, l’IRAP è diventata un’imposta che, basandosi sul valore produttivo che a sua volta è dato dalla differenza tra entrate e uscite, è proporzionata al fatturato dell’azienda di riferimento.

Soggetti imponibili di IRAP

Ma chi è tenuto a pagare l’Imposta Regionale Attività Produttive? Anche in questo caso ci pensa già il nome a darci un indizio, ossia le “attività produttive”. I soggetti interessati da questa imposta sono cambiati durante gli anni; per il 2018, ossia per la dichiarazione da effettuare nel 2019, essi sono:

  • le persone fisiche che esercitano attività commerciali titolari di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir);
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir);
  • gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo (descritto nell’articolo 56, comma 5 del Tuir) che tiene conto del numero dei capi allevati;
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991);
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, SRL, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso
  • le Amministrazioni pubbliche.

A questi vanno ad aggiungersi tutti i soggetti che, anche se non residenti in Italia, vi esercitano comunque un’attività commerciale, artistica o professionale, per almeno tre mesi all’anno, a patto che l’esercizio avvenga per mezzo di un’organizzazione stabile o con base fissa. E ancora le aziende che svolgono in Italia attività agricole.

Inoltre ci sono dei soggetti specifici che sono esentati dal versamento di questa imposta e che potete trovare direttamente sulla relativa pagina del sito dell’Agenzia dell’Entrate.

2018: a quanto ammonta l’aliquota e quando va presentata la dichiarazione?

Il pagamento dell’IRAP – e non solo – avviene in due mandate, o meglio due saldi. Il primo a metà anno e il secondo verso la fine. Se la seconda rata è fissata per il 30 novembre, come è sempre stato, la prima è stata spostata, seppur di pochi giorni, da metà giugno al 30 giugno. La prima rata corrisponde al saldo dell’anno precedente e un eventuale acconto per l’anno in corso. Il mancato rispetto della scadenza del 30 giugno può essere risolto con una maggiorazione dello 0,4% rispetto all’importo dovuto, entro e non oltre 30 giorni.

La seconda rata corrisponde invece all’acconto IRPEF, IRES e IRAP per il 2019. Se l’acconto supera i 257,52 € allora a giugno andrà pagato il 40 % e a novembre il restante 60 %, se invece l’imposta da pagare è inferiore a questa somma, a giugno si pagherà solamente il saldo dell’anno precedente, mentre a novembre si pagherà l’intero acconto per l’anno corrente.

La presentazione del modello va effettuata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta di riferimento, salvo per i soggetti IRES e per le Amministrazioni pubbliche il cui periodo d’imposta diverge dall’anno solare. Questi soggetti infatti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta relativo.

N.B.

L’acconto in questione si riferisce al rigo RN33 del modello unico. Qui il modello del 2018 per l’anno fiscale 2017 e qui la guida alla compilazione.

Aliquota IRAP

Come già anticipato, l’aliquota IRAP è stabilita dalle singole regioni che hanno la possibilità di alzarla o abbassarla rispetto allo standard del 3,9 % (come previsto dall’art. 1, comma 50, lett. H della L.244/07). Dunque l’aliquota non è fissa e può cambiare in base alle politiche della regione in cui operate. Per sapere quale aliquota dovete calcolare potete informarvi direttamente presso il sito web della vostra regione o in alternativa fare affidamento alla pagina riassuntiva del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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