IRES: l’imposta sul reddito delle società

L’imposta sul reddito delle società o più comunemente IRES è un’imposta diretta personale e proporzionale con aliquota fissa al 24 %. Interessati da questa imposta sono i redditi delle società di capitali (S.p.A., S.r.l, S.r.l.s., S.a.p.A), cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e enti non commerciali (pubblici e privati). Questa imposta è stata introdotta nel 2004 in sostituzione dell’IRPEG. L’obiettivo era quello di ammodernare il regime fiscale delle imprese e dei capitali a quello della maggior parte dei Paesi membri dell’Unione europea.

Il passaggio da IRPEG a IRES

Nonostante l’IRES sia entrata in vigore nel 2004 non si tratta realmente di un’imposta nuova. Infatti dall’86 al 2004 vi era l’IRPEG o imposta sul reddito delle persone giuridiche, ritenuta però antiquata. Infatti sebbene il trattato sull’UE non prevede alcuna competenza normativa esplicita nel settore delle imposte dirette, l’articolo 115 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) autorizza a dare delle direttive finalizzate al “ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato Interno”.

L’introduzione dell’IRES è avvenuta per mezzo del decreto legislativo numero 344/2003 che è andato a intervenire sul DPR del 22 dicembre 1986 numero 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), concordemente alla riforma fiscale Tremonti del 2003. Il passaggio da un’imposta all’altra ha significato una semplificazione del regime fiscale e una riduzione dell’aliquota (allora dal 34 al 33 %).

Periodo d’imposta Aliquota Imposta
2018 24 % IRES
2017 24 % IRES
2016 27,5 % IRES
2015 27,5 % IRES
2014 27,5 % IRES
2013 27,5 % IRES
2012 27,5 % IRES
2011 27,5 % IRES
2010 27,5 % IRES
2009 27,5 % IRES
2008 27,5 % IRES
2007 33 % IRES
2006 33 % IRES
2005 33 % IRES
2004 33 % IRES
2003 34 % IRPEG
2002 36 % IRPEG
2001 36 % IRPEG
2000 37 % IRPEG

Individuazione dei soggetti interessati

Stando al bollettino delle Ministero dell’Economia e delle Finanze, il gettito IRES nel 2017 è risultato pari a 35.246 milioni di euro, (5 milioni in meno rispetto all’anno precedente), seconda tra le imposte dirette per volume di entrate nelle casse dello Stato.

I criteri utilizzati per l’individuazione dei soggetti passivi di IRES sono sostanzialmente due:

  • La residenza
  • L’oggetto dell’attività

Ma grossomodo è possibile affermare che i soggetti interessati sono quelli facenti parte di queste tre macrocategorie:

  1. Gli enti e le società di capitali con residenza in Italia che svolgono attività commerciale.
  2. Gli enti e le società di capitali non residenti in Italia ma che svolgono una parte della propria attività commerciale in Italia.
  3. Gli enti non commerciali, pubblici e privati, residenti in Italia e che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale.

Modello di versamento F24

Il pagamento dell’IRES è vincolato all’utilizzo del modello di versamento F24. Il modello F24 serve per il versamento di tributi, contributi e premi da parte di tutti i contribuenti titolari e non di partita IVA. Ci si riferisce al modello F24 come “unificato” poiché rende possibile effettuare il pagamento delle varie somme dovute tramite una singola operazione. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate trovate una lista dei casi in cui va utilizzato questo modello, incluso il pagamento dell’IRES. Sempre l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una tabella dei codici tributo per una corretta compilazione del modello F24. Tuttavia è sempre buona cosa consultare il vostro commercialista o una persona esperta che possa guidarvi durante la compilazione.

Calcolo dell’IRES

In base al gruppo di appartenenza dei soggetti passivi di IRES, cambia il calcolo dell’imposta da versare nelle casse dello Stato.

Nel caso degli enti non commerciali con residenza all’interno del territorio italiano va tenuto conto di un reddito complessivo, ovvero della somma di tutte le categorie di reddito come determinato dalla normativa IRPEF. Per quanto riguarda le altre società invece, va semplicemente applicata l’aliquota del 24 % alla base imponibile.

Anche in questo caso, in base alla natura del soggetto in questione, varia l’individuazione della base imponibile. Per il calcolo della base imponibile delle società di capitali e degli enti con residenza nel territorio italiano, si considera come reddito di impresa qualsiasi tipo di reddito da qualunque fonte. Al risultato che ne deriva vanno poi applicate le variazioni fiscali determinate dal TUIR (sia in aumento che in diminuzione), ad esempio deducendo le spese di rappresentanza sostenute.

Per le società e gli enti senza residenza sul territorio italiano sono solo i redditi percepiti all’interno di quest’ultimo a costituire la base imponibile. Tuttavia è previsto che, nel caso in cui la società o l’ente in questione operi sul territorio nazionale svolgendo un’attività commerciale con un’organizzazione stabile, allora è questa stabile organizzazione a dover assorbire i redditi e quindi a dover disporre di un conto economico apposito con il medesimo regime fiscale delle società commerciali residenti in Italia. Se invece non viene individuata alcuna organizzazione stabile, allora sono da seguire le regole dettate dal titolo I del TUIR in materia di IRPEF. Anche per gli enti non commerciali la base imponibile va determinata concordemente alle regole IRPEF.

Infine, per il calcolo dell’IRES per i trust sia commerciali che non, sia residenti che non, si fa riferimento al comma 1 dell’articolo 73 del TUIR.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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