Esenzione IVA: operazioni non imponibili
L’imposta sul valore aggiunto è da sempre al centro del dibattito politico ed economico in Italia. Nonostante si tratti di un’imposta che ha come obiettivo quello di finanziare i servizi statali, e non solo, viene spesso recepita dai contribuenti come l’acerrimo nemico. Tuttavia le operazioni economiche non sono tutte uguali, e difatti alcune, per motivi vari, non sono soggette a tale imposta. Tali operazioni sono quelle che rientrano nell’articolo 10 del d.p.r. 633/1972.
Prima di entrare nel merito della questione e delle varie operazioni va specificato che le operazioni esenti IVA articolo 10 non hanno nulla a che fare le operazioni escluse IVA articolo 15. Per poter beneficiare dell’esenzione IVA dell’articolo 10 è bene sapere che sono necessari degli adempimenti di carattere formale, quali:
Fatturazione;
Annotazione nei registri contabili;
Indicazione delle operazioni esenti IVA relative all’articolo 10 nella dichiarazione IVA.
Operazioni esenti da imposta sul valore aggiunto
Il sopracitato decreto 633 del Presidente della Repubblica del 26 ottobre del ’92, ha subito svariate modifiche durante gli anni. Le operazioni sono suddivise in svariate categorie, 27 per la precisione, con le varie sottocategorie. Per visionare le operazioni e le prestazioni esenti dall’imposta, aggiornate conformemente all’ultima modifica entrata in vigore il 3 agosto 2017, potete visitare direttamente le pagine di riferimento del Dipartimento delle Finanze. Volendo riassumere sommariamente quelle che sono le categorie di esenzione, risultano i seguenti punti:
- Prestazioni a carattere sanitario;
- Attività educative e culturali;
- Operazioni finalizzate alla riscossione di tributi;
- Esercizio di giochi e scommesse;
- Prestazioni di mandato e mediazione;
- Prestazioni legate a depositi in oro e oro da investimento;
- Alcune operazioni immobiliari.
Gli elementi che hanno portato all’individuazione delle categorie sono due e sono la promozione e il favorire tutte quelle operazioni di stampo sociale o utili per l’equilibrio della tassazione (poiché già soggette ad altri tributi).
Perdita della neutralità
L’IVA in generale è un tributo caratterizzato dalla cosiddetta “neutralità”. Infatti gli imprenditori, gli operatori economici e i professionisti in generale sono tutti soggetti costretti a pagare l’IVA per poi incassarla al momento della vendita. Di fatto colui che realmente paga l’IVA è il cliente finale, ovvero il consumatore. Idealmente quindi l’IVA rimane neutrale. Va da sé che i soggetti le cui operazioni commerciali sono esenti IVA non siano riguardati da tale caratteristica. Infatti non pagando l’imposta al momento dell’acquisto, non possono detrarla al momento della vendita.
Esenzione IVA e pro-rata di detraibilità
La perdita della neutralità è vera solo se tutte le operazioni o le prestazioni del soggetto sono esenti da IVA. Tuttavia ci sono delle figure professionali o delle aziende che combinano operazioni esenti da imposta e altre che danno diritto alla detrazione. Per questa fattispecie esiste un meccanismo per il calcolo della somma detraibile, chiamato: pro-rata.
Il pro-rata è un calcolo che serve a stabilire la percentuale di detrazione sull’imponibile. Il calcolo viene effettuato sull’intera imposta, rendendo quindi innecessario fare una distinzione tra operazioni esenti e operazioni imponibili.
Nel caso in cui il soggetto in questione svolga due attività differenti di cui una esente ai fini di IVA e una imponibile, solo a quest’ultima spetta il diritto di detrazione, le attività non possono essere combinate.
La determinazione della percentuale di detraibilità si basa su due fondamentali principi:
- Essere calcolata secondo i criteri previsti dalle norme tributarie in materia di percentuale di detrazione (articolo 19-bis, DPR n. 633/72);
- Essere applicata sul complessivo valore dell’imposta assolta inerente a tutti gli acquisti di beni e di servizi.
Il calcolo del pro-rata non è un’operazione particolarmente complessa. Tuttavia la difficoltà sta nella compilazione corretta dei vari campi, per i quali potete fare direttamente riferimento al documento pubblicato dall’Agenzia dell’Entrate per la compilazione del modello di dichiarazione dell’IVA.
Lo schema esteso per la determinazione della percentuale di detraibilità è il seguente:
VE50 + VF34 campo 1 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 + VF34 campo 7 – (VE33 – VF34 campo 4)
diviso
VE50 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 – VF34 campo 2 – VF34 campo 3
moltiplicato per 100.
Volendo schematizzare, lo schema per il calcolo della pro-rata può essere riportato così:
OI + OA / OI + OA + OE
Con legenda:
OI = operazioni imponibili; OA = operazioni non soggette a IVA, ma valide ai fini della detrazione; OE = operazioni esenti IVA.
Il pro-rata e quindi la detrazione IVA va chiaramente calcolato su base annua, dall’anno corrente a quello successivo. In questo modo il riferimento utilizzato durante l’anno in corso è quello della percentuale dell’anno precedente. Ne deriva chiaramente la possibilità di un conguaglio in sede di dichiarazione annuale, una volta stabilità la percentuale di detrazione definitiva, prendendo in considerazione tutte le operazioni effettuate in quell’anno. Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.