Lotta all’evasione fiscale: il registratore di cassa

Curiosamente il primo registratore di cassa era stato pensato per fini tutt’altro che fiscali. James Ritty era il proprietario della Pony House Tavern (un saloon dove venivano venduti sigari, whiskey e vini di qualità), che preoccupato dal fatto che i suoi dipendenti si intascassero parte dei ricavi derivanti dalle vendite, ebbe la brillante idea di brevettare il primo registratore di cassa: il cosiddetto “Ritty’s Incorruptible Cashier”, traducibile con “l’incorruttibile registratore di cassa di Ritty”.

La storia vuole che James Ritty, di ritorno da un viaggio in Europa, rimase affascinato da un marchingegno che serviva a misurare il consumo del carburante del battello su cui viaggiava; proponendo l’idea al fratello John Ritty, meccanico, progettò il progenitore dell’attuale registratore di cassa, non senza aver prima fallito varie volte. Inizialmente il registratore di cassa di Ritty non racchiudeva il denaro, bensì serviva solamente a tenere il conto dell’incasso della giornata.

La storia del registratore di cassa e dello scontrino in Italia

In epoca moderna il registratore di cassa ha acquisito un’ulteriore e ben più importante funzione, ovvero quella di comunicare il guadagno e le spese giornaliere di un’attività commerciale all’Agenzia delle Entrate, il che lo rende un importante strumento per la lotta all’evasione fiscale.

L’Italia è stato il primo paese a fare in modo che già nel 1983 i registratori di cassa fossero obbligatori per legge. Si partì dapprima con l’obbligo solamente per le attività commerciali che avevano registrato un determinato fatturato negli anni precedenti, per poi essere esteso nel 1987 a tutte le attività commerciali.

Questi inizialmente fungevano unicamente da registratori, il quale scopo era dunque quello di annotare le transazioni. Successivamente fu implementata l’emissione dello scontrino, il quale ricopre una funzione triplice ovvero quella di soddisfare al contempo le esigenze dell’acquirente, del negoziante e del fisco. Per incentivare ulteriormente la battaglia contro l’evasione fiscale furono infatti previste delle sanzioni pecuniarie anche per gli acquirenti sprovvisti di scontrino fiscale nei 100 metri adiacenti all’attività commerciale dalla quale è stato acquistato il prodotto o la prestazione di un servizio; tutto ciò con la speranza che il cittadino fosse così portato a fare espressa richiesta dello scontrino, nel caso in cui il commerciante non lo avesse emesso di proprio pugno.

Fine di un’epoca? Il passaggio al digitale

Dopo oltre trent’anni l’Italia potrebbe essere sull’orlo di una rivoluzione: il passaggio allo scontrino digitale. Difatti l’intenzione è quella di portare ad una semplificazione del sistema. Il lancio in via sperimentale dello scontrino digitale è previsto per Novembre 2017, per poi passare a regime nel 2018. Attualmente però l’infrastruttura che dovrebbe garantire la comunicazione delle informazioni dalle singole attività commerciali all’agenzia italiana del fisco, non risulterebbe ancora pronta. È da presupporre perciò che ci sarà uno slittamento nell’attuazione di questo piano, che apporterebbe notevoli vantaggi nella lotta contro l’evasione fiscale.

Emissione dello scontrino fiscale

Lo scontrino fiscale va emesso nell’istante immediatamente successivo al pagamento, il che significa alla consegna del bene nel caso della cessione di beni materiali, o all’ultimazione della prestazione, nel caso in cui si tratti dell’erogazione di un servizio. Lo scontrino va rilasciato al soggetto che effettua l’acquisto di un bene o che gode della prestazione di un servizio, e può essere evitato solo nel caso in cui venga emessa fattura immediata. I soggetti che hanno l’obbligo di emissione degli scontrini fiscali sono i commercianti al dettaglio e i soggetti ad esso assimilati.

Dati obbligatori di uno scontrino fiscale

Lo scontrino fiscale, come suggerisce il nome, ha valore fiscale ed è perciò necessario che venga sempre emesso in concordanza con le norme relative. Questo significa che deve sempre includere dei dati obbligatori, che sono i seguenti:

  • Ragione sociale;
  • numero di partita IVA;
  • dati contabili:
    • Corrispettivi parziali;
    • sconti o eventuali rettifiche;
    • eventuali subtotali;
    • eventuali rimborsi relativi a merce o imballaggi restituiti e provvisti di garanzia;
    • totale dovuto, con evidenziata dicitura “Totale” ben visibile;
  • data e ora dell’emissione e numero dello scontrino, che deve essere progressivo;
  • logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio.

Scontrino di chiusura giornaliera

La somma dei vari scontrini emessi durante la giornata lavorativa vanno poi a sommarsi e servono per l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera, ovvero uno scontrino che riepiloga tutte le transazioni della giornata. Tale scontrino va sempre emesso prima della mezzanotte, anche per attività commerciali che operano su più turni (in questo caso lo scontrino andrà emesso al termine del turno che si conclude prima della mezzanotte). L’unica eccezione è rappresentata dalle attività di intrattenimento e spettacolo, le quali, nel caso in cui diano inizio ad uno spettacolo prima della mezzanotte ma che termina solamente una volta entrati nel nuovo giorno, dovranno emettere lo scontrino di chiusura giornaliera quando questi sarà terminato, riportando sempre la data di inizio di tale evento.

Sanzioni per la mancata emissione dello scontrino

La sanzione amministrativa pecuniaria che si è costretti a pagare nel caso di una mancata emissione dello scontrino corrisponde al 100% dell’imposta dell’importo non documentato, ma sempre partendo da una base di 500€. Si sarà obbligati a pagare tale sanzione nei seguenti tre casi:

  • Per mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
  • per l’emissione di questi per un importo inferiore al prezzo effettivo;
  • per l’omessa annotazione nel registro dei corrispettivi incassati, nel caso in cui vi sia un mancato funzionamento o un funzionamento irregolare del misuratore fiscale.

Inoltre sarà comminata una sanzione pecuniaria che può variare dai 250 ai 2.000€ circa nel caso non sia stata fatta tempestivamente richiesta per la manutenzione del misuratore fiscale, e dai 1.000 ai 4.000€ circa se il misuratore fiscale non è stato installato. In quest’ultima ipotesi e nel caso di mancata emissione dello scontrino fiscale sono inoltre combinate delle sospensioni della licenza o dell’esercizio dell’attività che possono variare da pochi giorni fino a svariati mesi.

Norme relative ai misuratori fiscali

Che facciate affidamento su di un registratore di cassa alla vecchia maniera, su di un qualsiasi tipo di terminale elettronico o su di una bilancia elettronica (ovviamente muniti di stampante), gli obblighi da rispettare in merito alla manutenzione, all’installazione, e più in generale all’intero funzionamento del vostro misuratore fiscale, rimangono gli stessi.

Per poter utilizzare il vostro misuratore fiscale, questo deve essere sottoposto ad un controllo di conformità prima della registrazione, verifica che poi deve essere ripetuta con cadenza annuale e la cui responsabilità è a carico dell’utente. Tali verifiche, sia quella preliminare, sia le successive in corso d’opera, possono essere effettuate esclusivamente da parte di quei soggetti abilitati all’assistenza tecnica. A differenza della verifica iniziale, quelle successive possono essere effettuate nel luogo di utilizzo del misuratore, ovvero dove viene svolta la vostra attività commerciale.

Gli esiti della verifica sono due: positivo o negativo. L’esito positivo riconosce l’idoneità del dispositivo, e fa sì che ad esso venga applicata una targhetta di colore verde, riportante la data della scadenza di tale validità (e quindi della necessità della prossima verifica) e il numero identificativo dell’operatore che ha svolto il controllo. Tale targhetta non va per nessun motivo né rimossa né modificata. Se al contrario la verifica ha esito negativo, ciò significa che il vostro apparecchio non è idoneo e quindi non può essere utilizzato.

Dunque su di esso verrà apposta un’etichetta di colore rosso sulla quale vengono specificati i difetti dell’apparecchio. Se entro 40 giorni non verrà ripetuta una verifica, dopo aver chiaramente risolto le problematiche relative al registratore, e non sarà convalidato l’utilizzo dello stesso, allora l’apparecchio sarà defiscalizzato e perciò inutilizzabile.

L’utente ha anche la piena responsabilità di richiedere in maniera tempestiva l’intervento della ditta di manutenzione nel caso in cui durante l’utilizzo si riscontri un difetto con il misuratore. È inoltre di fondamentale importanza che si segni immediatamente la data e l’orario sul libretto di dotazione. Chiaramente fino al momento della riparazione, il misuratore non può essere utilizzato per l’emissione degli scontrini. Sarà dunque necessario avvalersi di un registro cartaceo per sopperire alla mancanza del registratore di cassa.

Documentazione necessaria

I documenti che devono essere sempre presenti sono i seguenti:

  • Libretto di dotazione del registratore di cassa, contenente i dati della vostra attività commerciale e sul quale vengono riportate le verifiche effettuate e gli interventi ad opera del tecnico.
  • Registro dei corrispettivi giornalieri, ovvero il registro all’interno del quale vanno riportati giorno dopo giorno l’ammontare di tutte le operazioni concluse. Se la vostra attività è un’attività di vendita diretta, allora sarà necessario che tale registro si trovi nel locale adibito alla vendita.
  • Registro per mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa, ovvero il registro menzionato sopra in caso di evenienza.
  • Copia dei documenti relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all’Agenzia delle Entrate competente.

La situazione nei vari paesi dell’Unione Europea

Attualmente sono dodici i paesi facenti parte dell’Unione Europea in cui è regolamentato per legge l’obbligo di registrazione delle attività contabili e l’emissione di uno scontrino fiscale, due concetti strettamente legati alla presenza e all’utilizzo dei registratori di cassa. Oltre all’Italia, tali paesi sono: Belgio, Francia, Grecia, Croazia, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e dallo scorso anno anche l’Austria. Ad aggiungersi a questi vi dovrebbe essere anche la Repubblica Ceca, che però non ha ancora adottato provvedimenti reali.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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