Scontrino fiscale: chi deve emetterlo e a cosa serve?

Qualche anno fa il tema dello scontrino fiscale ha fatto discutere in lungo e in largo in seguito a diverse operazioni con controlli a tappeto effettuate dalla Guardia di Finanza in tutta Italia, dalle quali sono emerse infrazioni rispetto all’obbligo di emissione del tanto noto, quanto odiato, foglietto di carta. Il documento contabile in questione, che un buon 30 % dei commercianti italiani è accusato di non rilasciare, è di fondamentale importanza per essere in regola con la contabilità della propria attività. Difatti gestire un esercizio che sia di impresa, arte o professione, implica avere degli obblighi fiscali, tra i quali rientra appunto l’emissione dello scontrino fiscale. Non tutti i soggetti, però, sono tenuti a farlo. Inoltre va aggiunto che a partire dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 127/2015, una novità fiscale che ha introdotto un po’ di velocizzazione e sicurezza grazie alla possibilità di trasmettere telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate. In questo articolo cerchiamo dunque di fare chiarezza su tutte le normative vigenti rispetto all’emissione dello scontrino fiscale: affronteremo i punti relativi all’obbligo di emissione, le modalità da adottare per rilasciarlo e, infine, i procedimenti esistenti per annullarlo in caso di errore durante la sua battitura.

Chi è tenuto a emettere lo scontrino fiscale?

Per questioni di cautela fiscale è richiesta una documentazione dell’avvenuto pagamento per mezzo o di uno scontrino o di una ricevuta fiscale (Quittungsvorlage: So einfach schreiben Sie Quittungen): la scelta è del tutto libera poiché i documenti sono equiparati. I soggetti tenuti all’emissione dello scontrino fiscale sono i commercianti al minuto e simili: per cui ci si riferisce ad esempio a bar, farmacie, ristoranti, parrucchieri, alberghi, e così via. Si tratta quindi sempre di soggetti passivi IVA che eseguono operazioni imponibili per le quali non è obbligatoria la fattura, a meno che non venga esplicitamente richiesta dal cliente. Lo scontrino fiscale va rilasciato al soggetto che effettua l’acquisto o che usufruisce del servizio e ne sostiene il costo.

I soggetti tenuti all’emissione del documento fiscale si dividono in due categorie a seconda del tipo di attività che svolgono. Si distinguono infatti:

a.commercio al minuto: la vendita o la cessione di beni in luoghi aperti al pubblico che può avvenire tramite apparecchi automatici, o per corrispondenza, o a domicilio o, infine, in forma ambulante;

b. soggetti assimilati al commercio al minuto, cioè coloro che eseguono prestazioni

- alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, che vengono effettuate in esercizi pubblici;

- di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

- di servizi nell’esercizio di attività che operano all’interno di locali aperti al pubblico, oppure in forma ambulante o, ancora, presso il domicilio dei clienti;

- di custodia di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.

I locali aperti al pubblico tenuti a emettere lo scontrino sono ad esempio:

  • bar;
  • ristoranti;
  • alberghi;
  • istituti di bellezza e saloni di barbieri e parrucchieri;
  • pasticcerie;
  • lavanderie;
  • officine di autoriparazione;
  • gommisti;
  • esercizi di vendita di prodotti al dettaglio.

Novità introdotte con il D. Lgs. n. 127/2015: lo scontrino digitale

Lo scontrino fiscale del 2017 potrebbe però apparire diversamente. A partire dal 1° gennaio 2017, infatti, i commercianti al minuto e gli artigiani che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, non sono più tenuti a rilasciare lo scontrino fiscale cartaceo.

L’unica premessa è che siano in possesso di un registratore telematico, una novità nella registrazione dei corrispettivi fiscali: per l’appunto si tratta di casse che permettono sia di registrare i dati in memorie permanenti e inalterabili, sia di sigillare elettronicamente le informazioni e inviarle telematicamente all’Agenzia delle Entrate a fine giornata lavorativa. I registratori di cassa già operanti sono convertibili in telematici, mentre quelli in produzione sono già predisposti all’uso telematico. L’esercente deve emettere lo scontrino cartaceo solamente nel caso in cui il cliente lo abbia richiesto esplicitamente.

Il commerciante è però obbligato a rilasciare un documento commerciale che rappresenti i diritti di garanzia dell’oggetto venduto o della prestazione offerta. Indicandovi sopra l’identificativo fiscale dell’acquirente, il documento può avere valenza fiscale per dedurre o detrarre gli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Usufruire della trasmissione telematica dei dati fiscali relativi ai corrispettivi costituisce un vantaggio notevole per i commercianti; sono infatti due le forme di risparmio: in primis dell’emissione dello scontrino (o della ricevuta) fiscale e poi della registrazione dei corrispettivi giornalieri, perché di entrambi se ne fanno carico le operazioni automatiche del registratore telematico.

Soggetti esonerati dall’obbligo di emissione

Come in altri casi, anche per quanto riguarda l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale esistono delle eccezioni: ci sono infatti dei soggetti che sono esonerati da questo obbligo. Li riassumiamo nella seguente tabella, presente anche sulla pagina dedicata allo scontrino fiscale sul sito della Guardia di Finanza:

Vendite o prestazioni esonerate Soggetti esonerati
  • di tabacchi;
  • di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
  • di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri (anche usati, esclusi quelli di antiquariato);
  • per mezzo di apparecchi automatici che funzionano a gettone o moneta;
  • relative a scommesse e ai concorsi pronostici riservati allo Stato;
  • relative all’utilizzo di dormitori pubblici e di servizi igienico-sanitari pubblici;
  • relative al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito e in cui è l’esercente ad effettuare l’attività di trasporto;
  • parcheggi di veicoli (sia in spazi coperti che non) quando il pagamento del corrispettivo viene effettuato per mezzo di apparecchiature che funzionano a monete, gettoni, tessere, biglietti o per mezzo di schede magnetiche e simili, a prescindere che sia presente il personale addetto.
  • imprese della grande distribuzione che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • soggetti che esercitano il commercio di beni di valore ridotto senza attrezzature: venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste (eccetto chi opera nei mercati rionali);
  • venditori ambulanti di cartoline e souvenirs;
  • autoscuole – per quanto riguarda le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente;
  • fumisti (ossia gli spazzacamini), ciabattini, ombrellai, arrotini itineranti;
  • prestazioni di traghetto rese con barche a remi e dai gondolieri della laguna di Venezia;
  • prestazioni di trasporto per mezzo di un taxi;
  • somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, cinema, teatri e altri luoghi pubblici e durante manifestazioni;
  • servizi di rammendatura, ricamo, impagliatura, nonché riparazione di sedie, biciclette, calzature – ma solo se senza collaboratori o dipendenti.

Cos’è lo scontrino fiscale e cosa deve contenere?

Per chi gestisce un’attività di commercio al dettaglio lo scontrino fiscale non è di certo una novità e la diatriba contro la sua emissione è ben nota agli agenti della Guardia di Finanza. Questo piccolo foglietto di carta con valore fiscale altro non è che un’attestazione di una spesa o di un consumo effettuato che non prevede l’emissione di fattura. Si tratta dunque semplicemente di una prova fisica che per esigenze di cautela fiscale documenti che è stato speso un ammontare di denaro dal cliente per l’acquisto di una merce in un locale aperto al pubblico. Per generare lo scontrino ci si deve servire del registratore di cassa e, norme permettendo, può anche sostituire la ricevuta fiscale.

Fatto

Con “locale aperto al pubblico” si intende un luogo privato accessibile liberamente durante gli orari di apertura, a prescindere da quali siano i beni ceduti e dalla qualità del soggetto cedente ma nel rispetto delle condizioni fissate dal proprietario o gestore.

Quali sono i dati obbligatori da inserire nello scontrino fiscale?

La certificazione deve contenere:

  • riferimenti dell’esercente:
    • ditta, denominazione o ragione sociale (nome e cognome dell’esercente);
    • numero di partita IVA dell’emittente;
  • dati contabili:
    • corrispettivi parziali
    • eventuali sconti o rettifiche;
    • eventuali subtotali;
    • eventuali rimborsi in caso di resi o imballaggi sottoposti a cauzione;
    • corrispettivo totale di spesa preceduto dalla dicitura “Totale” scritta in evidenza;
  • quantità di ciò che è stato acquistato/consumato;
  • descrizione di ciò che è stato acquistato/consumato;
  • elementi temporali della transazione (data, ora di emissione);
  • numero progressivo giornaliero di scontrini emessi;
  • numero del registro di cassa specifico usato dall’esercizio;
  • logotipo fiscale (sigla MF seguita da una serie di lettere e cifre).

Soprattutto nel caso dei registri di cassa evoluti, in fondo alla certificazione cartacea si può eventualmente trovare anche il pagamento tramite POS, grazie al quale ci si risparmia la stampa apposita di un secondo tagliando.

In generale non è obbligatorio che i singoli articoli siano identificati, per cui è ammessa la dicitura “Reparto 1” senza alcuna specificazione rispetto a natura, qualità e quantità di ogni bene oggetto della vendita.

Si tratta di uno scontrino parlante nel caso in cui la cassa contenga la lista dei codici o articoli per scelta dell’emittente oppure perché disposto dalla legge.

Fatto

L’esercente può fornire lo scontrino fiscale anche senza aver effettivamente ricevuto il pagamento. È questo il caso delle cessioni a titolo gratuito, campionatura, ecc. Ma anche quando, ad esempio, si tratta di prestazioni continuative che prevedono una fattura riepilogativa o quando, più banalmente, il cliente non ha potuto effettuare il pagamento: lo scontrino fiscale deve allora contenere la dicitura “non pagato”, “segue fattura” o simili.

Tempistiche di emissione

Lo scontrino fiscale va emesso per

  • prestazioni di servizi: quando avviene il pagamento del corrispettivo, ovvero nel momento in cui viene ultimata la prestazione (indicando l’importo pagato, se tutto o in parte);
  • cessioni di beni: quando avviene il pagamento del corrispettivo, ovvero nel momento in cui viene consegnato il bene.

Di base la condizione per cui emettere il documento fiscale è che la prestazione o la cessione deve avvenire sempre prima del pagamento.

Modalità di emissione: l’importanza del misuratore fiscale

Per rilasciare la stampa dello scontrino fiscale è necessario servirsi di apparecchi appositi che hanno il nome di misuratori fiscali. Ne esistono di tre diversi tipi:

a. speciali registratori di cassa;

b. terminali elettronici;

c. bilance elettroniche munite di stampante.

Tutti gli apparecchi devono essere stati prodotti nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla Legge. Produttori o importatori di nuovi modelli di misuratori fiscali hanno l’obbligo di presentare una domanda apposita al Ministero dell’Economia per richiedere un decreto di approvazione per l’apparecchio che vogliono mettere in commercio. Dopodiché il modello verrà sottoposto a un controllo di conformità secondo quanto previsto dal decreto ricevuto effettuato dal personale tecnico degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. A fine procedura il modello riceve un bollo fiscale.

Al momento dell’installazione il misuratore fiscale deve essere dotato di targhetta di verificazione di colore verde ancora valida. Il commerciante deve immediatamente annotare il misuratore sul libretto di dotazione e presentare la dichiarazione di messa in servizio entro il giorno successivo all’installazione.

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Il preconto: cos’è?

Di solito gli esercizi che somministrano alimenti e bevande si servono di una forma di ricevuta conosciuta come preconto. Analogamente alla comanda, sulla quale vengono annotati gli ordini richiesti dal cliente in fase di prenotazione al tavolo di una qualsiasi attività di ristorazione, questo foglietto dall’aspetto simile allo scontrino non ha però alcuna valenza fiscale. Il preconto, infatti, serve solamente per la gestione interna all’esercizio e al cliente per sapere l’importo da pagare ma non è affatto un documento fiscale. Proprio per questo motivo è obbligatorio che l’emittente vi riporti sopra la dicitura “documento non fiscale” o equivalente.

Consiglio

Per riconoscere un preconto basta cercare il logotipo fiscale, ovvero l’associazione stilizzata delle lettere MF che stanno per “misuratore fiscale”, accompagnato dal numero di matricola del registratore di cassa: se non è presente, siete stati vittima di un comportamento fraudolento.

Come annullare lo scontrino fiscale

In alcune attività, soprattutto di commercio al minuto, in cui ci sono momenti di frenesia e tanti clienti da seguire, può sicuramente capitare di fare degli errori durante l’emissione dello scontrino fiscale. L’errore più classico è quello di registrare un importo diverso da quello effettivo dell’operazione, per cui il risultato è che sul registro di chiusura giornaliero comparirà una differenza tra quanto incassato e quanto invece certificato. Non è certamente un dramma, anzi, potete rimediare all’errore senza incorrere in sanzioni. Ciò che dovete fare è semplicemente seguire una procedura apposita per annullare lo scontrino sbagliato ed emetterne uno nuovo e corretto. Esistono tre casi classici che illustriamo di seguito.

a. Scontrino sbagliato ma non ancora stampato

Se avete battuto un importo sbagliato sul registratore di cassa potete correggere l’errore indicando con segno negativo la stessa somma battuta erroneamente. Così facendo l’importo si annulla e potete quindi inserire l’importo corretto.

b. Scontrino sbagliato, stampato ma non rilasciato

Se però lo scontrino è già stato stampato, ma non ancora rilasciato al cliente, basterà tracciare una barra diagonale e scrivere “annullato” sul pezzo di carta, aggiungendo la firma dell’operatore addetto all’annullamento. Al momento della chiusura giornaliera del registratore di cassa dovrete allegare lo scontrino sbagliato alla stampa e indicare poi sul registro dei corrispettivi la differenza tra il totale degli incassi giornalieri al netto degli scontrini annullati. Effettuando correttamente l’annullamento si dimostra buona fede dell’operazione durante un’eventuale controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guarda di Finanza.

Fatto

Questa è l’unica procedura corretta per l’annullamento di uno scontrino fiscale sbagliato. Non si può infatti agire tramite il misuratore di cassa fiscale, perché esso è dotato di una memoria inalterabile che garantisce un’attività libera da frodi.

c. Scontrino sbagliato, stampato e rilasciato

Se vi accorgete di aver battuto un errore su uno scontrino già fornito al cliente, non è possibile annullarlo. Piuttosto è necessario fare un’annotazione sul registro dei corrispettivi facendo la differenza sull’importo totale giornaliero. A fianco dell’importo vanno scritti anche il numero dello scontrino sbagliato e l’ora di emissione.

L’errore va annotato il prima possibile perché se il cliente viene fermato per un controllo fiscale circa la corretta emissione dello scontrino ma manca l’annotazione relativa all’errore sul registro dei corrispettivi, allora incorrerete inevitabilmente in una sanzione amministrativa.

Tuttavia se doveste riuscire a rintracciare il cliente a cui avete consegnato lo scontrino sbagliato potete procedere come al punto “b”.

La chiusura giornaliera

Finita la giornata lavorativa si stampa lo scontrino di chiusura giornaliera. Le attività suddivise in turni lo devono stampare alla fine del turno prima delle 24. Tutti gli esercizi commerciali la cui attività si protrae oltre la mezzanotte, come possono essere bar e ristoranti, lo devono invece stampare entro le ore 24 di ciascun giorno. Per quanto riguarda attività di intrattenimento e spettacolo, come discoteche e teatri, la stampa dello scontrino di chiusura giornaliera va effettuata al termine dell’evento annotando la data di inizio.

L’apparecchio sul quale si registrano i dati in maniera incancellabile ha una memoria fiscale di 7 anni. Proprio per questo motivo è consigliabile che vi sinceriate di provvedere a tutte le misure di annullamento degli scontrini sbagliati.

Mancata emissione dello scontrino fiscale: le sanzioni

Non rispettare l’obbligo dello scontrino fiscale è un’azione illecita per la quale si incorre in una sanzione amministrativa da parte della Guardia di Finanza. Del resto certificare l’acquisto di un bene o consumo è una forma di chiarezza agli occhi dello Stato e lo spettro di sanzioni è variegato e severo a seconda della gravità dell’occultamento dei corrispettivi. È inoltre importante sapere che, a differenza di quanto succedeva fino a poco tempo fa, ora le pene riguardano solo ed esclusivamente l’esercente e non più anche il cliente.

Fatto

Queste sanzioni vengono applicate anche nel caso in cui non abbiate annotato le operazioni sul registro dei corrispettivi, magari per mancato funzionamento del registratore di cassa.

a. Sanzione amministrativa pecuniaria

La multa in questo caso ammonta al 100 % dell’imposta IVA relativa all’operazione, con un minimo pari a 500 €. Ciò significa che il commerciante che non fornisce il documento fiscale per la vendita di una borsa del valore di 50 € (totale composto da: imponibile 40,98 € + IVA 9,02 €) pagherà lo stesso una sanzione minima di 500 € invece di 9,02 € di imposta da sommarsi al 100 % della sanzione, ovvero altri 9,02 €.

b. Primo grado di sospensione della licenza/dell’autorizzazione dell’attività/ dell’esercizio dell’attività

In caso di recidività, ovvero se si violano gli obblighi di emissione di scontrino (o ricevuta) fiscale per quattro volte nella durata di un quinquennio, allora entra in azione la sospensione diretta della licenza o dell’autorizzazione dell’attività o, ancora, dell’esercizio dell’attività. Per la durata della sospensione sono previsti dai tre giorni a un mese.

c. Secondo grado di sospensione

Il comportamento fraudolento può però essere particolarmente grave e se l’importo complessivo dei corrispettivi non emessi risulta superiore ai 50.000 €, allora il legislatore inasprisce le sanzioni. La sospensione in tal caso va da un minimo di un mese a un massimo di 6 mesi.

Consiglio

Come già accennato sopra, in caso di un’attività illecita con mancata emissione dello scontrino non sarà più perseguito il cliente. Nonostante ciò negli interessi della collettività la Guarda di Finanza invita i cittadini a segnalare i casi di infrazioni. Si possono infatti contattare le “sale operative” al numero di pubblica utilità “117”, attivo 24 ore su 24, e richiedere l’intervento di una pattuglia.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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