Sicurezza sul lavoro: il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che regola salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 1 della Costituzione italiana.
L’importanza del lavoro in un paese come l’Italia è indiscutibile, almeno sulla carta. Ma il lavoro non può avere la dovuta importanza se non è ben regolamentato, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro. Ogni lavoratore, qualunque sia la sua professione, ha il diritto infatti di poter svolgere la propria mansione in un contesto lavorativo che non minacci la sua sicurezza e la sua salute. A questo serve il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. 81/08.
In generale si può affermare che le disposizioni del legislatore in materia di sicurezza sul luogo di lavoro si rivolgono ai datori di lavoro piuttosto che ai lavoratori stessi, in quanto sono i primi a essere responsabili dei luoghi di lavoro e della loro messa in sicurezza. Tuttavia, idealmente, anche i lavoratori dovrebbero informarsi su quali sono i propri diritti, oltre che doveri, anche nell'ottica di coadiuvare l’imprenditore nell’interesse dell’azienda. Tra l'altro, le sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle normative per la messa in sicurezza dei luoghi dove viene svolta attività professionale possono essere molto salate.
Sicurezza e salute sul lavoro: definizione
Si parla molto di sicurezza sul lavoro e forse troppo poco di salute sul lavoro, ciononostante entrambi questi aspetti concorrono al benessere del lavoratore e sono per questo ugualmente imprescindibili. Per capire bene di cosa stiamo parlando è importante fare chiarezza su cosa si intende per sicurezza sul lavoro.
Verrebbe per questo spontaneo fare riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, all’interno del quale vi è una sezione dedicata alle definizioni dei vari termini utilizzati. Ad esempio viene fornita la definizione del termine “sicurezza”, ma anche quella di “salute” e di “prevenzione”, con quest’ultima che per certi versi può sostituire quella di sicurezza, tanto che si parla anche di prevenzione sulla sicurezza sul lavoro.
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
Da queste definizioni risulta come la concezione comunemente utilizzata per “salute” sia di fatto fallace, in quanto per salute non si intende unicamente l’assenza di malattie, bensì un ben più complesso stato psicofisico, che include addirittura, attraverso la parola “sociale”, l’interazione nel contesto sociale e l’integrazione al suo interno da parte del soggetto. Altro elemento che merita di essere evidenziato è come all’interno del concetto di prevenzione, in questo ambito, rientri anche l’integrità dell’ambiente esterno e della popolazione; anche in questo caso dimostrando una sensibilità, almeno in sede legislativa, di ampio pensiero.
Volendo riassumere il concetto di sicurezza, quando facciamo riferimento alla sua accezione in ambito lavorativo, potremmo affermare che si tratta di una serie di misure da attuare per prevedere, nel limite del possibile, i potenziali pericoli sul luogo di lavoro e minimizzarli, garantendo al lavoratore l’incolumità per la sua persona e per la sua salute, traducibili quindi in benessere durante lo svolgimento della sua professione.
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Il DVR è lo strumento principale della sicurezza sul lavoro, in quanto serve a mappare i rischi presenti nel luogo di lavoro che potrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale. Al suo interno vengono infatti riportate le misure di sicurezza ritenute necessarie, i responsabili della loro attuazione, e le procedure che queste comportano. A dover compilare il documento di valutazione dei rischi è il datore di lavoro, che ne ha la responsabilità, assistito però sempre dal medico competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.
Anche i semplici lavoratori posso contribuire direttamente a stilare un DVR il più accurato possibile, anche in considerazione del fatto che sono spesso i lavoratori stessi a conoscere al meglio le mansioni svolte e le dinamiche che queste comportano.
Queste quattro figure hanno il compito di collaborare al fine di individuare i pericoli presenti sul lavoro, valutandone i rischi, di definire misure adeguate per diminuire rischi e pericoli, nonché di applicarsi a informare e sensibilizzare nel miglior modo possibile i lavoratori, incluso un addestramento, qualora necessario. La messa in atto di queste misure rimane però sempre responsabilità del datore di lavoro, così come suo è l’onere in termini monetari.
La finalità ultima della valutazione dei rischi e quindi del DVR rimane comunque quella di assicurarsi che le misure implementate, qualsiasi esse siano, riducano effettivamente i rischi sul lavoro e prendano in considerazione tutti i rischi e i pericoli possibili.
Il DVR deve essere compilato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività d’impresa e rivisto periodicamente ogni tre anni, a meno che vengano intrapresi dei cambiamenti sostanziali sul luogo di lavoro, anche le mansioni, nel qual caso allora è necessario adoperarsi subito e aggiornare il documento di valutazione dei rischi.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
Queste due figure brevemente menzionate nel capitolo precedente giocano un ruolo chiave nel procedimento di valutazione dei rischi sul lavoro e quindi nel fornire ai lavoratori le migliori condizioni di lavoro possibili. Sebbene accomunate da una finalità condivisa, hanno però un carattere profondamente diverso, basti pensare che una è eletta dai lavoratori mentre l’altra è nominata direttamente dal datore di lavoro, se non è addirittura lo stesso datore di lavoro a ricoprirne il ruolo. Partiamo dal RLS.
Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza è un ruolo elettivo. Il RLS viene eletto contemporaneamente in tutta Italia giustappunto durante la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che cade in data variabile all’interno della settimana europea per la sicurezza sul lavoro. A eleggere il responsabile sono i dipendenti.
Il numero di responsabili da eleggere varia in base alle dimensioni dell’azienda (1 RLS fino a 199 dipendenti, 3 fino a 999, 6 per 1.000 o più), così come la modalità di elezione. Infatti, se per le aziende fino a 15 dipendenti il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza va eletto direttamente tra i lavoratori, se gli impiegati sono più di 15, il RLS viene individuato all’interno dei membri di rappresentanza sindacale aziendale, se presente.
Una volta eletto, il datore di lavoro deve garantire al responsabile una formazione in materia di sicurezza sul lavoro, così da essere in grado di gestire il rapporto con i lavoratori e di rappresentare al meglio questi ultimi.
Per quanto riguarda le funzioni dei RLS, essi svolgono una vasta gamma di ruoli, tra i quali fornire pareri al datore di lavoro in merito a tutto ciò che riguarda la sicurezza nel luogo di lavoro, aiutarlo a nominare gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, i RSPP, tenere informati i lavoratori sui rischi e le misure adottate e, in caso di inadempienza da parte del datore di lavoro, informare le autorità predisposte.
Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ha il dovere di svolgere la propria funzione. Questo significa che il lavoro svolto in qualità di RLS è lavoro prestato regolarmente. Il datore di lavoro non può impedire in alcun modo il regolare svolgimento delle sue attività, così come non deve e non può considerare il suo operato in materia di sicurezza come tempo sottratto al lavoro che dovrebbe svolgere in qualità di dipendente, qualunque sia la sua mansione.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene nominato direttamente dal datore di lavoro e può essere sia interno all’azienda, incluso il datore di lavoro stesso in determinate tipologie di aziende, che esterno, previo sempre accertamento delle competenze tecniche necessarie richieste dalla legge. Tali competenze devono infatti essere certificate tramite l’attestato di un corso di formazione specifica di prevenzione e protezione dei rischi (vale anche per il datore di lavoro).
Il RSPP affianca il datore di lavoro in tutto ciò che concerne la strategia di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. Oltre ad aiutare a individuare le fonti di pericolo, ha anche l’incarico di assistere il datore di lavoro nella redazione di tutta la documentazione concernente la sicurezza, incluso ovviamente il DVR e il materiale informativo per i lavoratori.
La parola responsabile non va presa con leggerezza: ricoprire questo ruolo significa assumersi parte della responsabilità qualora dovesse capitare un incidente sul lavoro, con il rischio di doverne pagare le conseguenze in caso di inadempienza. È perciò fondamentale avere consapevolezza di cosa significhi accettare questo ruolo e svolgerlo nel migliore dei modi, senza cercare di assecondare il datore di lavoro e le sue esigenze, spesso divergenti da una messa in sicurezza funzionale.
Trattandosi di un incarico potenzialmente gravoso, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può, in determinati casi, avvalersi dell’aiuto di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Gli addetti, diversamente dal responsabile che è sempre una singola persona, possono variare in numero. Come il RSPP anche gli ASPP vengono nominati direttamente dal datore di lavoro, internamente o esternamente, e devono possedere la certificazione tecnica specifica per poter ricoprire il ruolo. Il ricorso agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione avviene principalmente in aziende o enti di grandi dimensioni, soprattutto se operanti in più sedi.
Riunione periodica per la sicurezza sul lavoro
In tutte le aziende con più di 15 impiegati vi è l’obbligo di indire una riunione per la sicurezza sul lavoro. Fatta eccezione per gli ASPP, tutti gli altri (RSPP, RLS, datore di lavoro e medico legale) hanno l’obbligo di partecipare a tali riunioni periodiche. Il datore di lavoro, in caso di impossibilità a partecipare, può delegare un suo rappresentante adeguatamente qualificato.
Non c’è alcuna legge che vieti lo svolgimento di riunioni, anche periodiche, per la sicurezza sul lavoro anche in quelle aziende con un numero inferiore ai 16 lavoratori o dove non sia presente una rappresentanza sindacale.
La frequenza minima di queste riunioni è di una all’anno, calcolato partendo dall’ultima riunione svoltasi. Questo non significa però che non si possano organizzare più riunioni durante l’anno, anzi, è molto consigliato che le figure responsabili per la sicurezza si incontrino ogniqualvolta ci sia necessità di apportare modifiche alla strategia preventiva, specie in vista di cambiamenti relativi ai luoghi o alle attività di lavoro. La riunione deve sempre essere verbalizzata e il verbale conservato ad opera del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà essere consultabile sia ai partecipanti che agli eventuali organismi d’ispezione.
La mancata organizzazione di una riunione per la sicurezza sul lavoro e il relativo verbale sono sanzionabili per un totale di oltre 7.000 euro. Inoltre, la non osservanza dei doveri in materia di sicurezza è perseguibile penalmente.
La riunione serve a discutere l’adeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi, così come del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, dei Dispositivi di Protezione, e di tutta la documentazione, anche quella informativa rivolta ai lavoratori, relativa alla sicurezza sul lavoro, sempre tenendo ben presente l’obiettivo comune di migliorare costruttivamente i livelli di protezione e prevenzione e garantire maggior benessere ai lavoratori.
Il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria è un documento redatto dal medico legale per ogni categoria di lavoratori a rischio, il cui scopo è quello di valutare lo stato di salute del lavoratore, prestabilendo sia dei controlli mirati e specifici per la mansione professionale svolta, sia degli accertamenti che rilevino lo stato di salute generale, cercando così di individuare eventuali alterazioni, slegate dai rischi professionali, ma che potrebbero portare a rendere controindicato il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, in quanto inconciliabile.
Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al sito del progetto O.I.R.A. (Online Interactive Risk Assessment), voluto dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che fornisce numerosi e importanti strumenti per una corretta gestione dei rischi e della sicurezza a trecentosessanta gradi.
Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.