L’Inail sullo smart working: l’assicurazione nel lavoro agile

Il cosiddetto lavoro smart sta diventando un’opzione concreta per un numero sempre maggiore di settori professionali. Quella che finora era un modello di lavoro quasi esclusivamente dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, si sta ora estendendo anche ai dipendenti, sia del pubblico che del privato. Però non è tutto così semplice. Infatti cosa succede qualora doveste subire un infortunio mentre state lavorando in un luogo diverso dall’ufficio? Cosa stabilisce l’Inail sullo smart working? In questo articolo trovate le informazioni necessarie per sapere come comportarsi qualora doveste essere vittima di un infortunio durante il lavoro agile.

Il diritto di tutela dello smart worker

Si potrebbe pensare che chi lavora in smart working sia difficilmente soggetto a un infortunio. Statisticamente questo potrebbe anche essere il caso, ma questo non vuol dire che lo smart worker abbia meno diritto a essere correttamente tutelato nel caso in cui dovesse capitargli qualcosa durante l’orario di lavoro. Questo diritto è stato infatti riconosciuto già nella legge 22 maggio 2017 n. 81, promulgata per definire e regolare il lavoro agile, di cui qui riportiamo il relativo comma 2 dell’articolo 23.

Citazione

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

In seguito alla legge, anche l’Inail si è attivata chiarendo sia la questione relativa all’obbligo assicurativo che alla tutela degli smart worker. Questo ha contribuito di fatto ad allineare maggiormente il lavoro agile alle modalità lavorative più classiche, dissipando l’ombra nella quale versava lo smart working fino ad allora, venendo implementato senza regole ben precise. La circolare Inail sullo smart working chiarisce infatti l’obbligo assicurativo del lavoratore smart, in quanto i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per legge sono comunque presenti.

Consiglio

Qualora siate il titolare di un’azienda e decidiate di introdurre il lavoro agile, il primo passo per garantire la flessibilità necessaria è quello di avere un cloud professionale per la vostra azienda, dal quale i vostri dipendenti possono attingere e caricare a loro volta dati e file rilevanti. La soluzione Enterprise Cloud di IONOS garantisce una sicurezza di primissimo ordine e una facilità d’utilizzo tale da permettervi di creare un data center in pochi minuti. Se invece vi ritrovate a lavorare da casa e non avete una suite Office, allora fanno al caso vostro i vari pacchetti Microsoft Office di IONOS adatti a tutte le esigenze.

Tutela durante il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa

È bene ricordare che lo smart working non significa solo lavorare da casa (home office), e può quindi prevedere lo spostamento fisico per raggiungere il luogo di lavoro prestabilito, diverso dall’ufficio situato nei locali dell’azienda. In considerazione di ciò, il comma successivo precisa che anche lo smart worker ha diritto alla tutela contro gli infortuni durante il tragitto caso-lavoro e lavoro-casa, proprio come per tutti i lavoratori che si recano sul luogo di lavoro.

Consiglio

Nella nostra Startup Guide trovate vari articoli sul tema smart working, ad esempio su cosa si intende per smart working, per capire come è regolato il lavoro agile in Italia, scoprire come introdurlo nella vostra azienda o come allestire in maniera corretta la vostra postazione di smart working.

Qui però è doveroso fare delle precisazioni. Prima di tutto sulla scelta del luogo di lavoro. Per quanto il lavoro agile che si contraddistingue proprio per la sua flessibilità, non significa che tutto sia permesso. Ad esempio, per quanto riguarda il luogo di lavoro, ossia dove si sceglie di svolgere la propria attività professionale, va specificato che questo non può essere scelto interamente a proprio piacimento. Il luogo di lavoro smart deve infatti soddisfare esigenze legate alla prestazione di lavoro stessa o alla possibilità di conciliare le esigenze lavorative con quelle private.

Citazione

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro  gli  infortuni  sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata  e  ritorno  dal luogo di abitazione a  quello  prescelto  per  lo  svolgimento  della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, […] quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Decidere di andare al bar di fronte casa e lavorare da lì per un’oretta perché ci si era stancati di lavorare da casa, ad esempio, non coincide con nessuna delle due condizioni sopraelencate. Quindi attenzione a non prendere sottogamba i criteri che motivano lo smart working e a non approfittare troppo della maggior libertà concessa.

Informativa del datore di lavoro su rischi generali e specifici

Lo stesso discorso vale anche per l’utilizzo della strumentazione necessaria allo svolgimento dell’attività professionale. Il datore di lavoro è tenuto a inviare annualmente un’informativa a tutti i lavoratori contenente i rischi generali e i rischi specifici connessi al lavoro agile. All’interno di questa informativa va indicato anche il corretto utilizzo della strumentazione (tecnologica e non). Dal canto suo, il lavoratore è tenuto a intraprendere tutte le misure di prevenzione dettate dal datore di lavoro. La mancata attuazione di tali misure fa perdere la copertura assicurativa al lavoratore.

Rischio elettivo

L’unico caso in cui il lavoratore agile perde la copertura assicurativa è qualora il suo comportamento non sia in linea con la mansione svolta; questo è ciò che si definisce rischio elettivo. Nel rischio elettivo rientrano tutti quei comportamenti dettati non da finalità aziendali, ma da scelte individuali voluttuarie non commisurate alla propria mansione e al suo svolgimento.

N.B.

Il rischio elettivo è valido per tutti i lavoratori e non si tratta di una regola pensata appositamente per lo smart worker.

Esempi di perdita della copertura assicurativa

Il primo esempio è legato al tragitto casa-lavoro. Ammettiamo che, come da accordo con il datore di lavoro, il lavoratore decida di recarsi presso uno spazio di coworking della sua città. Se il lavoratore dovesse subire un incidente mentre si dirige verso lo spazio di coworking lungo un percorso sensato che porti da casa sua a tale luogo, allora sarebbe tutelato. Ammettiamo ora che il lavoratore decida di fare un percorso molto più lungo o che addirittura si fermi a fare il bagno in un lago nei pressi, questo comportamento sarebbe totalmente voluttuario e causerebbe la perdita della tutela assicurativa.

Un secondo esempio di perdita della copertura assicurativa è invece legato all’inosservanza delle regole scritte nell’accordo obbligatorio per legge tra datore di lavoro e lavoratori. Se in tale accordo alcuni locali sono dichiarati non idonei allo svolgimento dell’attività lavorativa, per esempio in una birreria, e il lavoratore si trovava lì quando è stato vittima di un incidente, allora non godrebbe della copertura assicurativa. Al contrario, se il lavoratore sta svolgendo la propria attività in casa, luogo incluso tra quelli previsti nell’accordo, e, recandosi in cucina inciampa e si infortuna, allora la copertura assicurativa è garantita.

Vi preghiamo di osservare la nota legale relativa a questo articolo.

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